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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7416 del 5 maggio 1998

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7416 del 5 maggio 1998

Testo massima n. 1

Ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’emissione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l’incrocio di dichiarazioni provenienti da soggetti diversi, purché i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita.

Testo massima n. 2

È abnorme — e, costituendo un passaggio logico essenziale per la decisione del ricorso, è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione — la decisione della corte di appello di annullamento della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato per la ritenuta necessità di una modifica del fatto, che non è ammissibile in quanto l’art. 423 c.p.p. non è applicabile nel giudizio abbreviato, come espressamente prevede l’art. 441 c.p.p., e che configura quindi un potere del tutto estraneo alla competenza del giudice d’appello nel rito abbreviato.

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