Cass. civ. n. 15112 del 29 maggio 2024

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità - Criterio della proporzionalità del pregiudizio liquidato alla vita residua - Validità.


Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 41933 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

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