Cass. pen. n. 196 del 23 febbraio 1993

Testo massima n. 1


Il divieto di applicazione di misure cautelari personali in presenza di una causa di estinzione del reato o della pena non è meramente astratto. Esso infatti, pur nei limiti di un quadro probatorio incompleto e quindi non definitivo, attribuisce al giudice una facoltà valutaria di carattere discrezionale, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, qualora la motivazione del provvedimento sia adeguata.

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