14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1015 del 8 aprile 1998
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. a ], c.p.p., può concretare un pericolo attuale per la genuinità della prova la concertazione di linee difensive da parte di più indagati. A tale conclusione non è in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, che nel tutelare l’autodifesa e la difesa tecnica, dà fondamento a una situazione giuridica soggettiva inviolabile ma di carattere individuale e non impedisce quindi al legislatore di porre limiti a iniziative collettive degli indagati che, in quanto tali, sono in grado di proiettare i loro effetti al di là della sfera personale di ciascuno. [ Nella specie era stata accertata l’esistenza di ripetuti contatti, anche telefonici, tra gli indagati, finalizzati a precostituire difese e strategie comuni ].
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