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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3900 del 12 novembre 1997

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3900 del 12 novembre 1997

Testo massima n. 1

In tema di applicazione delle misure cautelari, l’esigenza di salvaguardia da inquinamento l’acquisizione e la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari o con la conclusione del giudizio di primo grado. [ Nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nel procedimento penale la prova conosce le fasi della individuazione e dell’acquisizione delle sue fonti, quella della vera e propria formazione, poi dell’avanzamento e infine della conservazione, e che ostacoli al corretto evolversi di questo processo formativo e conservativo possono evidentemente insorgere in ciascuno di questi momenti, sicché il potere coercitivo attribuito al giudice, con la possibilità dell’imposizione delle misure cautelari nella loro funzione di tutela di esigenze di tipo probatorio, si estende lungo tutto l’arco del processo di merito, compreso quello di appello ove la prova può attraversare l’ulteriore fase della rinnovazione ].

Testo massima n. 2

L’impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l’impugnazione stessa inammissibile. Ed invero il secondo comma dell’art. 585 c.p.p. collega la decorrenza dei termini per impugnare alla notificazione o alla comunicazione dell’avviso di deposito, tranne l’ipotesi di redazione contestuale della motivazione; il fondamento giustificativo di tale regola è perfettamente comprensibile ove si consideri che, a norma dell’art. 581 lett. c ] del codice di rito, i motivi di gravame devono contenere «l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»: per cui non è neppure ipotizzabile la critica specifica di una sentenza le cui argomentazioni sono ancora ignote per non essere avvenuto il deposito. [ La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima in relazione all’impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e prima del deposito della sentenza stessa ].

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