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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 786 del 12 marzo 1996

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 786 del 12 marzo 1996

Testo massima n. 1

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento probatorio postula, per effetto della riforma introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, fondate su circostanze di fatto dalle quali deve emergere il concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova. Tale pericolo non sussiste quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della conoscenza, da parte dell’indagato, dell’esistenza di indagini a suo carico per alcuni reati, senza che sia stata posta in essere alcuna condotta che pregiudichi l’integrità o la genuinità della prova stessa. [ Fattispecie relativa alla misura degli arresti domiciliari ].

Testo massima n. 2

L’atto con il quale il magistrato di sorveglianza dà avviso di procedimento di conversione di pena pecuniaria, è una semplice comunicazione, priva di contenuto decisorio e costituisce un semplice invito ad adempiere. Si tratta di un atto atipico, diretto ad evitare l’inizio del procedimento, e come tale non è impugnabile.

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