Cass. civ. n. 15148 del 30 maggio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Garanzia costituita per debito preesistente


e per debito contestualmente creato - Regime presuntivo dell'art. 67, comma 1, l.fall. - Applicabilità all'intero rapporto. In tema di azione revocatoria fallimentare, qualora la garanzia sia stata costituita in parte con incidenza su di un debito preesistente ed in altra parte in funzione di un debito contestualmente venuto in essere, il regime presuntivo di cui al dell'art. 67, comma 1, l.fall. opera in ordine all'intero rapporto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 969 del 1998

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

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