Cass. pen. n. 4177 del 4 gennaio 1995
Testo massima n. 1
Poiché va riconosciuto all'indagato il diritto di scegliere liberamente la propria linea difensiva, anche avvalendosi della facoltà di non rispondere e di non «collaborare» con l'autorità giudiziaria, una siffatta condotta può acquistare solo significato sintomatizzante nell'ambito del quadro di preciso riferimento normativo di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p. per quanto concernente la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove.