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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4177 del 4 gennaio 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4177 del 4 gennaio 1995

Testo massima n. 1

Poiché va riconosciuto all’indagato il diritto di scegliere liberamente la propria linea difensiva, anche avvalendosi della facoltà di non rispondere e di non «collaborare» con l’autorità giudiziaria, una siffatta condotta può acquistare solo significato sintomatizzante nell’ambito del quadro di preciso riferimento normativo di cui all’art. 274, lett. a ], c.p.p. per quanto concernente la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove.

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