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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1697 del 11 giugno 1996

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1697 del 11 giugno 1996

Testo massima n. 1

Ai fini della valutazione del pericolo di fuga in tema di arresto a fini estradizionali è del tutto irrilevante il fatto che l’estradando sia in stato di carcerazione nel territorio nazionale per espiazione di pena con riferimento ad altro reato. In tale ambito vale infatti non solo il criterio generale secondo il quale lo stato di carcerazione non è ostativo all’emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall’art. 274 c.p.p., ma bisogna anche considerare che non è nella facoltà del giudice che emette la misura di influenzare in alcun modo la cessazione della detenzione ad altro titolo, mentre tale cessazione può essere determinata dalla richiesta dello stesso estradando e nessun valore può essere attribuito a una sua dichiarazione di volontà di non volersi avvalere di tale facoltà. *

Testo massima n. 2

L’art. 275, comma quarto, c.p.p. non contiene una delimitazione di ordine temporale entro la quale si deve verificare l’assoluta impossibilità per la madre di dare assistenza alla prole. Tale impossibilità non può certo avere carattere assoluto se limitata a qualche giorno o a pochi giorni, essendo ipotizzabili soluzioni pratiche di immediata attrazione a tutela dei minori interessati. Quando, però, essa è destinata a protrarsi per un tempo apprezzabile, si realizza la condizione oggettiva per l’applicazione del citato comma quarto dell’art. 275 c.p.p. [ Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio dell’ordinanza del tribunale con cui non era stata accolta l’impugnazione avverso il rigetto della richiesta di concessione degli arresti domiciliari, fatta dall’indagato perché la moglie necessitava di intervento chirurgico. Il tribunale aveva ritenuto che, essendo lo stato di malattia della donna suscettibile di evoluzione favorevole nel tempo, si era di fronte ad una impossibilità temporanea che non poteva essere assoluta. Tale decisione è stata giudicata erronea perché veniva a subordinare il carattere assoluto dell’impossibilità al dato temporale piuttosto che agli aspetti sostanziali dello stato di malattia e dei suoi effetti ].

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