Cass. civ. n. 15183 del 30 maggio 2024
Testo massima n. 1
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Notifica presso la residenza effettiva - Validità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, avendo questa valore meramente presuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valida la notifica delle cartelle di pagamento, prodromiche rispetto alle intimazioni impugnate, eseguita presso la residenza effettiva del contribuente, diversa da quella anagrafica).