Cass. civ. n. 15211 del 30 maggio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Errori ed omissioni in danno del contribuente - Emendabilità - Dichiarazione integrativa - Termini ex art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Opponibilità in compensazione crediti - Sussistenza - Opposizione alla maggior pretesa dell’amministrazione -
Ammissibilità - Richiesta di rimborso - Ammissibilità entro il termine ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione va presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione di quella riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di somme maggiori rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.