Cass. pen. n. 277 del 21 febbraio 1996

Testo massima n. 1


Le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. — anche nella formulazione novellata dall'art. 3 legge 8 agosto 1995, n. 332 — possono essere correttamente dedotte dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'agente che in esse si manifesta, con particolare riferimento alla proclività all'uso delle armi, specificamente assunta dalla legge come parametro di negativa valutazione. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del provvedimento che aveva dedotto la sussistenza del pericolo di reiterazione del delitto dalla sua efferata commissione, valutata come «manifestazione di una natura violenta ed incline all'uso delle armi»).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE