Cass. pen. n. 4349 del 21 novembre 1994

Testo massima n. 1


È legittimo il provvedimento che esclude la sussistenza di esigenze cautelari, revocando di conseguenza il mandato di cattura, sul duplice rilievo dell'impossibilità, per gli imputati di inquinare le prove — già tutte acquisite — e dell'assenza del pericolo di reiterazione criminosa, essendo trascorsi oltre dieci anni dall'ultimo fatto criminoso, senza che gli imputati ne avessero commessi altri. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso, in ordine alla quale è stata ritenuta correttamente motivata l'ordinanza con cui si è superata la presunzione di pericolosità prevista dalla legge).

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