Cass. civ. n. 15224 del 30 maggio 2024
Testo massima n. 1
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Giudizio tributario - Cartella di pagamento - Tempestività del ricorso ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Rilevabilità d’ufficio - Conseguenze - Contestazione della validità della notificazione della cartella - Onere della prova a carico dell’impugnante - Contenuto.
In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.