Cass. civ. n. 15224 del 30 maggio 2024

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Giudizio tributario - Cartella di pagamento - Tempestività del ricorso ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Rilevabilità d’ufficio - Conseguenze - Contestazione della validità della notificazione della cartella - Onere della prova a carico dell’impugnante - Contenuto.


In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14316 del 2011

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

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