Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1619 del 4 luglio 1995

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1619 del 4 luglio 1995

Testo massima n. 1

Ai fini della formulazione della prognosi richiesta dai paragrafi b ] o c ] dell’art. 274 c.p.p., il giudice di merito ha l’obbligo di indicare le ragioni per le quali ritiene sussistente o persistente la probabilità che la liberazione della persona sottoposta a misura cautelare restrittiva possa mettere a repentaglio gli interessi tutelati dalla norma, senza che, peraltro, sia necessario che egli si indugi nell’analisi di tutte le circostanze del caso concreto, essendo sufficiente che menzioni quelle ragionevolmente ritenute, per la loro rilevanza e pregnanza, di per sè idonee a giustificare un giudizio di pericolosità e, come tali, soverchianti le eventuali altre di segno contrario.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze