Cass. pen. n. 15243 del 02 marzo 2023

Testo massima n. 1


GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI - Attività svolta in Italia per conto di un "bookmater" straniero privo di concessione - Reato previsto dall'art. 4 legge n. 401 del 1989 - Onere della prova - Accusa e difesa - Riparto - Fattispecie.


In tema di raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi, senza licenza, da parte di intermediario per conto di un allibratore estero, l'onere della prova in capo all'accusa si esaurisce con la dimostrazione della condotta materiale del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e dell'assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. in capo all'esercente, mentre è onere della difesa che invochi la disapplicazione della norma incriminatrice e del regime concessorio interno per contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato UE, come interpretato dalla Corte di giustizia, dimostrare la discriminazione operata a suo carico per effetto dell'illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all'operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità, con il diritto dell'unione, dei bandi di gara.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 7129 del 2021

Normativa correlata

Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST.
Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88 CORTE COST.

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