Cass. pen. n. 11154 del 18 marzo 2002

Testo massima n. 1


Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, secondo comma, c.p.p., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell'estradando, ed a graduare l'afflittività della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE