Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 744 del 22 aprile 1998

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 744 del 22 aprile 1998

Testo massima n. 1

In tema di sostituzione di misure cautelari personali per colui che è già detenuto da tempo la prognosi va posta in relazione ai fatti dei quali è chiamato a rispondere ed agli eventuali precedenti penali. Il tempo trascorso nello stato di custodia in carcere ha certamente una sua incidenza, che si accresce in senso favorevole con il suo trascorrere, allontanandosi lo stimolo alla commissione di altri illeciti, ma da solo non determina l’obbligo della sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva. Il giudice ha il dovere di prevedere le probabili conseguenze della sostituzione e di spiegare in modo convincente i motivi della scelta operata.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze