Cass. pen. n. 427 del 16 marzo 1994

Testo massima n. 1


Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, presupposto per l'emissione del provvedimento, e ciò per molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà personale.

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