Cass. pen. n. 1241 del 10 maggio 1996

Testo massima n. 1


In tema di motivazione del provvedimento che dispone la custodia cautelare la precisazione introdotta nell'art. 292 n. 2 lett. c) dall'art. 9 comma 1 L. 8 agosto 1995 n. 332 nella parte in cui si dispone che debbano essere esposte «le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure» non ha sostanzialmente modificato la disciplina precedente, espressa dal principio fissato dall'art. 275 comma 3 c.p.p., che consente l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere solo quando ogni altra misura risulti inadeguata. Nell'emettere la misura perciò non è indispensabile che il Gip si pronunci analiticamente esponendo le ragioni per le quali non viene adottata una misura meno afflittiva, essendo necessario e sufficiente che emerga dalla motivazione del provvedimento che la custodia cautelare in carcere è l'unica misura idonea a fronteggiare le esigenze processuali nel caso concreto.

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