Art. 275 – Codice di procedura penale – Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [274] da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423 bis, 572, 612 bis, 612 ter e 624 bis del codice penale, nonché all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387 bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta soltanto le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, primo comma, 600 ter, escluso il quarto comma, 600 quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275 bis, comma 1.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
[5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata [283 comma 5], e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1213/2013
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante della collaborazione con la giustizia (art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991), pur consentendo il superamento della presunzione di pericolosità sancita dall'art. 275, comma terzo, c.p.p., non comporta automaticamente la prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva, essendo comunque necessaria la valutazione delle esigenze cautelari e la concreta verifica che il comportamento collaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale.
Cass. civ. n. 34473/2012
La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari. (La Corte, nell'occasione, anche con la decisione qui richiamata e non massimata, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., nella parte in cui fa operare la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso). (Conf. Sez. un., 19 luglio 2012 n. 34474, non massimata).
Cass. civ. n. 12500/2012
I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali, costituendo oggetto di valutazione preventiva non eludibile da parte del giudice, il quale deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una meno invasiva misura interdittiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale della libertà ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di legali rappresentanti di una conceria per impiego di solventi oltre i limiti consentiti ed ha ritenuto che l'uso dell'impianto sequestrato è illecito solo se accompagnato dall'impiego sovrabbondante di detti solventi).
Cass. civ. n. 4377/2012
La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma terzo, c.p.p. anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), dev'essere interpretata alla luce della sentenza della Corte cost. 21 luglio 2010, n. 265 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma processuale, sicché il giudice ha l'obbligo di valutare, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a tale delitto, se siano stati acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Cass. civ. n. 34475/2011
La presunzione di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, c.p.p. non opera in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità.
Cass. civ. n. 16085/2011
Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 2, c.p.p., opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.
Cass. civ. n. 8704/2010
L'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 2009) deve trovare applicazione, in forza dell'art. 11 delle preleggi, anche nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica normativa relativi a fatti commessi antecedentemente e comporta altresì il ripristino della custodia cautelare nei confronti degli indagati ancora sottoposti nel medesimo momento a misure coercitive meno rigorose.
Cass. civ. n. 7654/2010
Nei confronti dell'imputato scarcerato a seguito della sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunziata nel primo grado di giudizio e successivamente condannato per il medesimo fatto in appello, può essere ripristinata la custodia carceraria sulla base della presunzione normativa di inadeguatezza di misure coercitive diverse, ove la stessa sia configurabile in ragione del titolo di reato in contestazione. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la fattispecie non è assimilabile a quella del ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato liberato per decorrenza dei termini, per la quale la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuto sulla base della medesima presunzione).
Cass. civ. n. 1994/2010
È impugnabile con l'appello e non con la richiesta di riesame l'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata in sostituzione di precedente misura non detentiva per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. con modd. in L. 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria per talune gravi reati.
Cass. civ. n. 45846/2009
Il principio del "tempus regit actum" giustifica l'estensione ai processi già in corso al momento di entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009, conv. con modd. dalla L. n. 38 del 2009, che ha novellato l'art. 275, comma terzo, c.p.p. della presunzione relativa di inadeguatezza delle misure cautelari diverse da quella della custodia carceraria anche per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Cass. civ. n. 45012/2009
In tema di misure cautelari personali, la modifica dell'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure diverse da quella custodiale, introdotta dal D.L. n. 11 del 2009 (convertito nella L. n. 38 del 2009), è previsione di carattere processuale, che, in quanto tale, si applica a coloro che abbiano commesso uno dei delitti indicati dalla novella anche in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ma soltanto con riguardo alle misure cautelari che devono ancora essere adottate e non anche a quelle già applicate prima della stessa data, le quali, pertanto, non devono subire alcuna trasformazione in ragione della predetta modifica normativa. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 74 del D. P.R. n. 309 del 1990, in cui la S.C. ha ritenuto che la misura custodiale sia stata erroneamente applicata in epoca anteriore all'entrata in vigore della novella legislativa, a fronte di un quadro cautelare che avrebbe invece imposto la meno grave misura coercitiva degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 45008/2009
L'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria, operata dall'art. 2, comma primo, lett. a), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modd. dalla L. n. 38 del 2009) in relazione ad alcuni reati (tra i quali l'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990), deve trovare applicazione, in forza dell'art. 11 delle preleggi, anche nell'ipotesi in cui il ripristino della misura custodiale sia avvenuto nei confronti di un indagato sottoposto in precedenza ad una misura coercitiva meno rigorosa ed ancora in essere al momento dell'entrata in vigore della suddetta modifica normativa. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che, a seguito di appello proposto dal P.M. ex art. 310 c.p.p., aveva ripristinato la misura custodiale in luogo della meno grave misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, precedentemente disposta dal G.i.p. per il medesimo fatto).
Cass. civ. n. 44180/2009
La modifica dell'art. 275, comma terzo, c.p.p., operata dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha introdotto l'obbligo di disporre la misura della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, trova applicazione anche per le misure cautelari ordinate in base alla normativa precedentemente vigente che siano ancora pendenti, con la conseguenza che il giudice, se in tal senso richiesto dal pubblico ministero, è tenuto a sostituire la misura degli arresti domiciliari disposta in precedenza con quella della custodia in carcere.
Cass. civ. n. 41378/2009
L'estensione anche all'omicidio volontario della presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, disposta con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito in L. 23 aprile 2009 n. 38, integra una modificazione legislativa di natura processuale e quindi si applica ai procedimenti in corso anche per fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di applicare disporre la custodia in carcere, a meno che non emergano concreti e specifici dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari.
Cass. civ. n. 39897/2008
La presunzione normativa dell'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere nei casi in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza per un delitto di criminalità mafiosa superabile solo in forza di elementi concreti e specifici dai quali emerga l'insussistenza delle esigenze cautelari esonera il giudice dal dovere di motivare nel provvedimento genetico l'applicazione della misura, a fronte della deduzione difensiva di elementi generici e privi di concretezza.
Cass. civ. n. 38615/2008
In tema di criteri di scelta delle misure cautelari, è legittimo il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto ai fini della motivazione circa l'applicazione della custodia in carcere, costituendo la condotta tenuta dal soggetto, in occasione del reato, elemento diretto e significativo per interpretare la personalità dell'agente. (Nella specie la Corte ha precisato che non può ritenersi la misura irrogata sproporzionata alle esigenze cautelari per rapporto alla asseritamente omessa valutazione del giudice circa la prognosi di applicabilità della sospensione condizionale, posto che proprio la ritenuta gravità dei fatti, per cui viene disposta la cautela, renderebbe contraddittoria un'ipotesi di applicabilità del beneficio ).
Cass. civ. n. 27973/2004
Non è deducibile in sede di appello avverso ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca della custodia cautelare la questione circa l'operatività del disposto di cui all'art. 275, comma secondo bis. c.p.p., secondo cui la custodia cautelare non può essere disposta quando si ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, trattandosi di questione la cui proposizione trova la sua sede naturale solo nella richiesta di riesame.
Cass. civ. n. 43572/2002
In tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), l'art. 275, comma 3 c.p.p. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere vinta non solo in presenza della prova dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ma anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale competente ex art. 310 c.p.p. che, nel rigettare l'appello proposto contro il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca della misura cautelare, aveva omesso di porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto ex art. 416 bis c.p. con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari).
Cass. civ. n. 2170/1999
In tema di esigenze cautelari, l'adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la applicazione della custodia cautelare in carcere, in luogo della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, avendo il giudice di merito fatto riferimento a precedenti violazioni da parte del ricorrente degli obblighi della sorveglianza speciale).
Cass. civ. n. 2955/1998
Una volta che il giudice, nel disporre il provvedimento di coercizione personale, abbia ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione del reato, non sussiste obbligo di motivazione sul divieto di disporre la custodia cautelare nel caso di prognosi favorevole alla futura concessione della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 275, comma 2 bis, c.p.p.
Cass. civ. n. 1952/1997
Il giudizio prognostico sulla probabile concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 275 comma 2 bis c.p.p., implica l'esclusione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale che aveva confermato il rifiuto del Gip di emissione di un'ordinanza cautelare conseguente alla convalida dell'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, rifiuto motivato con riferimento al probabile riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e alla conseguente concessione della sospensione condizionale della pena, pur non avendo il giudice escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato).
Cass. civ. n. 2925/1996
Ai fini della riconduzione della pena in limiti compatibili con la concedibilità della sospensione condizionale, in relazione alla scelta della misura cautelare da adottare, deve in ogni caso escludersi che il giudice possa tener conto della preannunciata possibilità di riti alternativi, in quanto legata ad evenienze processuali future ed incerte, dipendenti da presupposti obiettivi e da formali manifestazioni di volontà.
Cass. civ. n. 1463/1996
Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento restrittivo della libertà personale che illustri i motivi per i quali si ritiene sussistente il pericolo concreto di reiterazione del reato e non faccia esplicito riferimento alla prevedibile esclusione della concessione della sospensione condizionale della pena poiché tale previsione può ritenersi implicitamente contenuta nel primo ordine di considerazioni.
Cass. civ. n. 1241/1996
In tema di motivazione del provvedimento che dispone la custodia cautelare la precisazione introdotta nell'art. 292 n. 2 lett. c) dall'art. 9 comma 1 L. 8 agosto 1995 n. 332 nella parte in cui si dispone che debbano essere esposte «le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure» non ha sostanzialmente modificato la disciplina precedente, espressa dal principio fissato dall'art. 275 comma 3 c.p.p., che consente l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere solo quando ogni altra misura risulti inadeguata. Nell'emettere la misura perciò non è indispensabile che il Gip si pronunci analiticamente esponendo le ragioni per le quali non viene adottata una misura meno afflittiva, essendo necessario e sufficiente che emerga dalla motivazione del provvedimento che la custodia cautelare in carcere è l'unica misura idonea a fronteggiare le esigenze processuali nel caso concreto.
Cass. civ. n. 985/1996
Qualora il delitto addebitato al ricorrente sia compreso fra quelli indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 5 della L. n. 332 del 1995, la motivazione in ordine al tempus commissi delicti non è richiesta, operando per tali reati la «presunzione di adeguatezza» di cui alla norma citata. Ed invero, l'art. 292, comma 2, lett. c), va considerata nel quadro del principio di adeguatezza della misura custodiale; un quadro diversamente delineato dal comma 3 dell'art. 275 che impone di ritenere presenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria.
Cass. civ. n. 1250/1995
In materia di misure cautelari, non occorre una separata motivazione specifica sul diniego di sostituzione di una misura con altra minore, quando il giudice motivi in merito alla idoneità di quella più grave come l'unica adeguata al caso concreto.
Cass. civ. n. 1227/1995
In tema di misure cautelari, gli artt. 275 comma secondo e 299 comma secondo c.p.p. — in attuazione della direttiva impartita dall'art. 2 n. 59 della legge delega n. 81/1987 — stabiliscono che il giudice valuti la ragionevolezza del permanere della limitazione della libertà, in relazione al prevedibile risultato finale del processo. Il giudice, cioè, è richiesto di fare innanzitutto una previsione, provvisoria e circoscritta negli effetti, in ordine alla sanzione che potrà essere inflitta in caso di condanna. In secondo luogo, egli deve valutare se, tenuto conto della presumibile decisione finale e della durata che la misura cautelare ha già avuto, sia proporzionato (quindi ragionevole) il protrarsi della stessa. Naturalmente, il difetto di proporzione sarà tanto più certo, quanto più la specifica situazione risulterà prossima ai parametri indicati nell'art. 304 comma quarto c.p.p. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio ordinanza di rigetto, ex art. 310 c.p.p., secondo cui in sede di appello non si può emettere alcuna valutazione in merito all'ipotizzata entità della irroganda pena in continuazione tra i reati contestati nel procedimento in corso e in quelli per i quali era già intervenuto giudicato, essendo tale valutazione demandata al giudice del dibattimento ovvero al giudice dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 1782/1993
A norma dell'art. 275 c.p.p. così come risulta dalle modifiche e integrazioni apportatevi dal D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 e dal D.L. 9 settembre 1991 n. 292 convertito in L. 8 novembre 1991 n. 356, l'esistenza di esigenze cautelari tali da disporre l'applicazione e il mantenimento della custodia cautelare in carcere dell'indagato, quando si sia in presenza di gravi indizi di colpevolezza dello stesso in ordine a taluno dei delitti indicati in detta norma, è da considerare presunta, sicché non spetta al giudice dimostrare, con adeguata motivazione che le esigenze in questione siano effettivamente sussistenti, ma è onere dell'indagato allegare gli elementi specifici e peculiari in virtù dei quali la presunzione della loro esistenza deve ritenersi superata.
Cass. civ. n. 862/1993
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare il giudice è tenuto a valutare il fatto reato in concreto addebitato e non la fattispecie astratta perché il giudizio sulla gravità di questa è già stato formulato dal legislatore nello stabilire — in punto di diritto sostanziale — l'entità della pena e — in punto di diritto processuale — i minimi di pena che rendono applicabili le misure cautelari.
Cass. civ. n. 848/1993
In materia di misure cautelari personali, il «principio di proporzionalità», attenendo soltanto ai criteri di scelta delle misure, come emerge dalla stessa rubrica dell'art. 275 c.p.p., non interferisce affatto sulla disciplina delle condizioni generali di applicabilità di dette misure, contenuta nell'art. 273 dello stesso codice, poiché in tanto può farsi questione in ordine alla scelta della misura più appropriata in quanto sussistano comunque le dette condizioni generali di applicabilità. Queste ultime, poi, non vengono meno sol perché possa prevedersi che, in caso di condanna, la pena inflitta sia condizionalmente sospesa, giacché, pur essendo compresa la sospensione condizionale fra le cause di estinzione del reato, alla cui categoria fa riferimento il comma 2 del citato art. 273 c.p.p., essa, dipendendo da valutazioni discrezionali da effettuare solo in sede di giudizio e, soprattutto, essendo sottoposta a condizione risolutiva, non si concilia con l'esigenza, chiaramente espressa dalla disposizione anzidetta, che la causa estintiva sia già maturata e definitivamente operante.