Cass. civ. n. 15296 del 31 maggio 2024

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sentenza penale assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" - Ammissibilità quale prova atipica nel giudizio civile di danno - Apprezzamento da parte del giudice - Violazione del principio dispositivo - Esclusione - Fattispecie in tema di responsabilità civile da denuncia calunniosa.


La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla natura calunniosa della denuncia querela presentata nei confronti dell'attore per i reati di calunnia e diffamazione, dai quali egli era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo, aveva tratto la prova della consapevolezza, in capo ai convenuti, dell'innocenza dell'attore dalla sentenza di assoluzione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13093 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 368
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

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