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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2711 del 21 aprile 2000

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2711 del 21 aprile 2000

Testo massima n. 1

I vizi del procedimento del riesame devono essere fatti valere nell’ambito del procedimento di riesame ovvero con ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale emesso ai sensi dell’art. 309 c.p.p. Invero il vizio del procedimento di riesame non può esser fatto valere con la procedura di cui agli artt. 306 e 310 c.p.p., ovvero con l’istanza di revoca, cui può seguire, in caso di rigetto dell’istanza medesima, la proposizione dell’appello, attenendo questi alla diversa ipotesi in cui le questioni concernenti il permanere dell’efficacia del provvedimento impositivo della misura siano esterne al procedimento di riesame.

Testo massima n. 2

Il tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, non può annullare gli stessi per difetto di motivazione, ma deve invece, nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, provvedere a completare la motivazione, integrandola in tutto o in parte. Pertanto il giudice di appello, una volta denunziata una nullità per carenza di motivazione, non può limitarsi a rilevare tale carenza ma, nell’ambito delle questioni decise dal provvedimento impugnato, deve riesaminare l’oggetto della decisione, ovviando con la sua pronuncia alle lacune del provvedimento stesso, rientrando ciò nei suoi poteri-dovere di giudice del gravame.

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