Art. 311 – Codice di procedura penale – Ricorso per cassazione
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.
2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva [281-286]. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Si osservano le forme previste dall'articolo 582. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione [100 disp. att.].
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.
5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1626/2020
In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 21/08/2019).
Cass. civ. n. 23707/2018
Nell'ipotesi in cui la Cassazione annulli per un nuovo esame l'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il termine di dieci giorni, entro cui, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio ha l'obbligo di decidere, decorre dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente, perviene alla cancelleria della sezione del tribunale competente per il riesame.
Cass. civ. n. 51345/2018
In tema di procedimento cautelare, il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti – entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 13 della legge 16 aprile 2015, n. 47, deve intervenire la decisione del tribunale del riesame nel caso di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di un provvedimento applicativo o confermativo di misura cautelare – si applica esclusivamente alle misure cautelari personali e non anche a quelle reali. (In motivazione la Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., da considerarsi di stretta interpretazione, fa espresso riferimento all'annullamento con rinvio di un'ordinanza che ha applicato o confermato una misura coercitiva personale ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., mentre l'art. 324 cod. proc. pen., che disciplina il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti riguardanti misure cautelari reali, richiama i commi 3 e 4, ma non anche il comma 5-bis, del citato articolo).
Cass. civ. n. 9212/2017
In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Cass. civ. n. 47970/2017
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., a pena di perdita di efficacia della misura, e non nel più lungo termine, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 35735/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto per "saltum" dalla persona offesa del delitto di atti persecutori (c.d. stalking) - avverso il provvedimento del Gip di inammissibilità della richiesta di revoca dell'ordinanza di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nei confronti dell'indagato - in quanto avverso i provvedimenti di sostituzione o modifica delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., mentre il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ex art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge nonché, ex art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili.
Cass. civ. n. 49153/2015
La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.
Cass. civ. n. 26711/2013
Nei procedimenti relativi a misure cautelari personali non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, in quanto l'art. 4 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, avente valore di normativa secondaria, esclude espressamente che l'astensione possa riguardare le udienze penali "afferenti misure cautelari". (In applicazione di tale principio è stata rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p.).
Cass. pen. n. 12825 del 19 marzo 2013
Il provvedimento con cui è disposto l'aggravamento di una misura cautelare ai sensi dell'art. 276 c.p.p., non è ricorribile immediatamente per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma secondo, c.p.p., ma è impugnabile, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., con l'appello davanti al tribunale della libertà. (Nella specie, la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale competente).
Cass. civ. n. 3310/2012
La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva.
Cass. civ. n. 3166/2012
In tema di impugnazioni contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la proposizione del ricorso immediato per cassazione rende inammissibile la richiesta di riesame, pur se già presentata, indipendentemente dalla vicenda del ricorso stesso, connessa alla ritualità o meno della presentazione, all'eventuale resipiscenza del ricorrente, alla deduzione di motivi di annullamento consentiti o meno. (Nella specie la Corte, rilevato che contro l'ordinanza del G.I.P. era stato proposto ricorso immediato, ha dichiarato inammissibile sia il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, sia la stessa richiesta di riesame, a norma dell'art. 591, quarto comma c.p.p.).
Cass. civ. n. 56/2012
Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto.
Cass. civ. n. 31011/2009
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello non è legittimato, salvo che sia stato egli stesso a chiedere l'applicazione della misura cautelare, a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello. (In motivazione la Corte ha precisato che, individuando l'art. 311 c.p.p. in maniera espressa i soggetti legittimati al ricorso nell'incidente cautelare, l'inammissibilità dell'impugnazione presentata dal Procuratore Generale discende dall'applicazione del principio per cui il diritto di impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce).
Cass. civ. n. 46124/2008
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Cass. civ. n. 45402/2008
Il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, c.p.p., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva: ne consegue che avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 del codice di rito, e, solo successivamente, ricorrendone i presupposti, il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 44996/2008
Il ricorso per saltum avverso un'ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, c.p.p., soltanto per violazione di legge, tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella avente ad oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame è alternativo a quello del riesame, ove possono esser proposte le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato, ovvero le prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti.
Cass. civ. n. 2023/2008
In tema di ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate emessi dal giudice del riesame, l'art. 311, comma quarto, c.p.p. non introduce alcuna deroga al principio generale della necessaria connessione tra i motivi originariamente dedotti nel ricorso principale e quelli nuovi, ma modifica soltanto il termine per la presentazione di questi ultimi che non è più quello generale di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione.
Cass. civ. n. 37851/2007
Deve escludersi che il procuratore generale presso la corte d'appello rientri tra i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze adottate dal tribunale in materia di libertà, non potendosi, in tale materia, applicare, per analogia, il disposto dell'art. 608, comma 1, c.p.p., che attribuisce al procuratore generale il potere di ricorrere per cassazione «contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.
Cass. civ. n. 32172/2007
Nei confronti delle ordinanze che dispongono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza è proponibile il ricorso diretto in cassazione ai sensi degli artt. 311, comma secondo e 313, comma terzo, c.p.p.
Cass. civ. n. 11420/2003
In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.), il pubblico ministero non è legittimato a proporre il ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, spettando tale legittimazione, ex art. 311, comma 2, c.p.p., solo all'imputato ed al suo difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso per saltum proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con cui il Gip abbia disposto una misura coercitiva meno afflittiva di quella richiesta dallo stesso P.M. (Nella specie è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora anziché quella della custodia in carcere, richiesta dal P.M.).
Cass. civ. n. 2711/2000
I vizi del procedimento del riesame devono essere fatti valere nell'ambito del procedimento di riesame ovvero con ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale emesso ai sensi dell'art. 309 c.p.p. Invero il vizio del procedimento di riesame non può esser fatto valere con la procedura di cui agli artt. 306 e 310 c.p.p., ovvero con l'istanza di revoca, cui può seguire, in caso di rigetto dell'istanza medesima, la proposizione dell'appello, attenendo questi alla diversa ipotesi in cui le questioni concernenti il permanere dell'efficacia del provvedimento impositivo della misura siano esterne al procedimento di riesame.
Cass. civ. n. 14/2000
L'omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia, anche d'ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., costituisce un vizio della decisione che, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento de libertate e non anche con la richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che nel giudizio di legittimità la predetta omissione, in quanto vizio della decisione, non può essere rilevata d'ufficio ma solo se denunciata con uno specifico, ancorché unico, motivo di impugnazione).
Cass. civ. n. 3/2000
Poiché il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse dal tribunale in sede di appello o di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali spetta sia al pubblico ministero presso il predetto tribunale, sia a quello che ha chiesto l'applicazione della misura, nei procedimenti per uno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., in cui la competenza ad esercitare le funzioni di P.M. nelle indagini preliminari e a richiedere, quindi, le misure coercitive spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, e detto tribunale ha competenza esclusiva alla cognizione del riesame e dell'appello de libertate, legittimato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311 stesso codice, è solo l'organo del P.M. individuato come sopra, e non anche quello del P.M. presso il giudice territorialmente competente a conoscere del reato, a nulla rilevando che quest'ultimo sia stato designato a svolgere le funzioni di pubblico ministero nel dibattimento a norma dell'art. 51, comma 3 ter c.p.p., stante il principio di tassatività delle impugnazioni, operante non solo relativamente ai casi e ai mezzi di impugnazione, ma anche con riguardo ai soggetti titolari del relativo diritto. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso ex art. 310 c.p.p. dal Tribunale di Lecce, proposto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi - nel cui circondario era stata commessa l'associazione per delinquere di stampo mafioso, per la quale si procedeva - incaricato di sostenere l'accusa nel giudizio in corso per detto reato. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Cass. civ. n. 6972/2000
In sede di ricorso ex art. 311, secondo comma, c.p.p., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva, è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.
Cass. civ. n. 3273/1999
Il ricorso per saltum avverso un'ordinanza dispositiva di misura coercitiva può essere proposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 311 c.p.p., dall'indagato o dal suo difensore soltanto per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, dal momento che tale tipo di ricorso ha natura di gravame alternativo a quello del riesame, sede deputata per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento gravato e per l'esame delle prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori in atti, sicché con la sua proposizione le medesime non possono essere sottoposte al controllo del giudice di legittimità.
Cass. civ. n. 2798/1999
L'art. 311, comma primo, c.p.p. disciplina il ricorso per cassazione contro le decisioni emesse in sede di riesame e d'appello (artt. 309 e 310) e, al comma secondo, introduce, nel caso di violazione di legge, il ricorso per cassazione contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. Tale situazione rappresenta nel sistema innanzi delineato un'eccezione all'ordinario regime delle impugnazioni, possibile soltanto per i provvedimenti che applicano la misura cautelare, ma non per quelli attinenti all'estinzione della misura medesima. Questi ultimi sono soggetti prima all'appello e successivamente al ricorso. Tuttavia, ove sia direttamente proposto ricorso per cassazione avverso un provvedimento concernente profili attinenti all'estinzione della misura cautelare, il ricorso non è inammissibile ma deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, quinto comma, c.p.p.
Cass. civ. n. 428/1999
In tema di misure cautelari, non è ammesso il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di rigetto della richiesta del P.M., giacché l'art. 311, comma 2, c.p.p. limita tale impugnazione a favore dell'imputato nei confronti delle sole ordinanze impositive di misura cautelare. Conseguentemente, laddove con l'unico atto di ricorso sia stata impugnata l'ordinanza reiettiva contestualmente delle richieste sia di convalida dell'arresto sia di emissione di misura cautelare, lo stesso può essere deciso solo per quanto attiene alla mancata convalida, che costituisce atto distinto, con presupposti e finalità diverse dall'altro.
Cass. civ. n. 287/1999
In tema di riesame delle misure cautelari personali, il necessario accertamento sulla completezza della trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309, comma quinto e decimo, c.p.p. spetta solo al giudice di merito; di conseguenza, ove la questione venga dedotta davanti alla Corte di cassazione, questa potrà procedere all'eventuale declaratoria di inefficacia della misura solo se la questione sia stata fatta valere ed il relativo contraddittorio si sia instaurato davanti al giudice di merito.
Cass. civ. n. 4683/1998
I «motivi nuovi» a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, c.p.p., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, c.p.p.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, c.p.p.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), c.p.p.
Cass. civ. n. 3677/1998
Il ricorso immediato per cassazione, cosiddetto per saltum, avverso i provvedimenti concernenti la revoca, la modificazione o l'estinzione delle misure cautelari non è consentito nel vigente ordinamento processuale, dovendo, nelle predette ipotesi, essere proposta impugnazione ai sensi dell'art. 310 c.p.p., e cioè l'appello, e potendo solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, essere esperito il ricorso per cassazione.