Art. 311 – Codice di procedura penale – Ricorso per cassazione
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.
2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva [281-286]. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Si osservano le forme previste dall'articolo 582. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione [100 disp. att.].
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.
5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 3310/2012
La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva.
Cass. civ. n. 31011/2009
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello non è legittimato, salvo che sia stato egli stesso a chiedere l'applicazione della misura cautelare, a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello. (In motivazione la Corte ha precisato che, individuando l'art. 311 c.p.p. in maniera espressa i soggetti legittimati al ricorso nell'incidente cautelare, l'inammissibilità dell'impugnazione presentata dal Procuratore Generale discende dall'applicazione del principio per cui il diritto di impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce).
Cass. civ. n. 45402/2008
Il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, c.p.p., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva: ne consegue che avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 del codice di rito, e, solo successivamente, ricorrendone i presupposti, il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 44996/2008
Il ricorso per saltum avverso un'ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, c.p.p., soltanto per violazione di legge, tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella avente ad oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame è alternativo a quello del riesame, ove possono esser proposte le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato, ovvero le prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti.
Cass. civ. n. 37851/2007
Deve escludersi che il procuratore generale presso la corte d'appello rientri tra i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze adottate dal tribunale in materia di libertà, non potendosi, in tale materia, applicare, per analogia, il disposto dell'art. 608, comma 1, c.p.p., che attribuisce al procuratore generale il potere di ricorrere per cassazione «contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.
Cass. civ. n. 32172/2007
Nei confronti delle ordinanze che dispongono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza è proponibile il ricorso diretto in cassazione ai sensi degli artt. 311, comma secondo e 313, comma terzo, c.p.p.
Cass. civ. n. 11420/2003
In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.), il pubblico ministero non è legittimato a proporre il ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, spettando tale legittimazione, ex art. 311, comma 2, c.p.p., solo all'imputato ed al suo difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso per saltum proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con cui il Gip abbia disposto una misura coercitiva meno afflittiva di quella richiesta dallo stesso P.M. (Nella specie è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora anziché quella della custodia in carcere, richiesta dal P.M.).
Cass. civ. n. 2711/2000
I vizi del procedimento del riesame devono essere fatti valere nell'ambito del procedimento di riesame ovvero con ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale emesso ai sensi dell'art. 309 c.p.p. Invero il vizio del procedimento di riesame non può esser fatto valere con la procedura di cui agli artt. 306 e 310 c.p.p., ovvero con l'istanza di revoca, cui può seguire, in caso di rigetto dell'istanza medesima, la proposizione dell'appello, attenendo questi alla diversa ipotesi in cui le questioni concernenti il permanere dell'efficacia del provvedimento impositivo della misura siano esterne al procedimento di riesame.
Cass. civ. n. 3273/1999
Il ricorso per saltum avverso un'ordinanza dispositiva di misura coercitiva può essere proposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 311 c.p.p., dall'indagato o dal suo difensore soltanto per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, dal momento che tale tipo di ricorso ha natura di gravame alternativo a quello del riesame, sede deputata per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento gravato e per l'esame delle prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori in atti, sicché con la sua proposizione le medesime non possono essere sottoposte al controllo del giudice di legittimità.
Cass. civ. n. 2798/1999
L'art. 311, comma primo, c.p.p. disciplina il ricorso per cassazione contro le decisioni emesse in sede di riesame e d'appello (artt. 309 e 310) e, al comma secondo, introduce, nel caso di violazione di legge, il ricorso per cassazione contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. Tale situazione rappresenta nel sistema innanzi delineato un'eccezione all'ordinario regime delle impugnazioni, possibile soltanto per i provvedimenti che applicano la misura cautelare, ma non per quelli attinenti all'estinzione della misura medesima. Questi ultimi sono soggetti prima all'appello e successivamente al ricorso. Tuttavia, ove sia direttamente proposto ricorso per cassazione avverso un provvedimento concernente profili attinenti all'estinzione della misura cautelare, il ricorso non è inammissibile ma deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, quinto comma, c.p.p.
Cass. civ. n. 428/1999
In tema di misure cautelari, non è ammesso il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di rigetto della richiesta del P.M., giacché l'art. 311, comma 2, c.p.p. limita tale impugnazione a favore dell'imputato nei confronti delle sole ordinanze impositive di misura cautelare. Conseguentemente, laddove con l'unico atto di ricorso sia stata impugnata l'ordinanza reiettiva contestualmente delle richieste sia di convalida dell'arresto sia di emissione di misura cautelare, lo stesso può essere deciso solo per quanto attiene alla mancata convalida, che costituisce atto distinto, con presupposti e finalità diverse dall'altro.
Cass. civ. n. 287/1999
In tema di riesame delle misure cautelari personali, il necessario accertamento sulla completezza della trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309, comma quinto e decimo, c.p.p. spetta solo al giudice di merito; di conseguenza, ove la questione venga dedotta davanti alla Corte di cassazione, questa potrà procedere all'eventuale declaratoria di inefficacia della misura solo se la questione sia stata fatta valere ed il relativo contraddittorio si sia instaurato davanti al giudice di merito.
Cass. civ. n. 3677/1998
Il ricorso immediato per cassazione, cosiddetto per saltum, avverso i provvedimenti concernenti la revoca, la modificazione o l'estinzione delle misure cautelari non è consentito nel vigente ordinamento processuale, dovendo, nelle predette ipotesi, essere proposta impugnazione ai sensi dell'art. 310 c.p.p., e cioè l'appello, e potendo solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, essere esperito il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 1700/1998
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto.
Cass. civ. n. 266/1998
Avverso i provvedimenti adottati dal tribunale del riesame possono proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 1, c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 553, convertito con modifiche nella L. 23 dicembre 1996 n. 652, il pubblico ministero presso il detto tribunale e quello (se diverso) che aveva chiesto l'applicazione della misura, con esclusione, quindi, del procuratore generale presso la corte d'appello, la cui legittimazione non potrebbe neppure farsi derivare, per analogia, dal disposto di cui all'art. 608, comma 1, c.p.p., che attribuisce al detto organo soltanto il potere di ricorrere per cassazione “contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile”.
Cass. civ. n. 2337/1997
Tanto sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 311, comma 1, c.p.p. (introdotta dall'art. 3, comma 1, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con modif., in L. 23 dicembre 1996, n. 652), quanto sulla base della formulazione precedente, è da ritenere esclusa la legittimazione del procuratore generale presso la corte d'appello a proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse dal tribunale a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p.
Cass. civ. n. 1739/1997
Il provvedimento con cui il giudice (nella specie, dell'udienza preliminare) revoca la precedente ordinanza cautelare ed applica la misura dell'obbligo di dimora non può qualificarsi come provvedimento che applica una misura coercitiva, ma come provvedimento in materia di misure cautelari personali, nei cui confronti è previsto solo l'appello dinanzi al tribunale c.d. della libertà. Ne consegue che avverso di esso non è direttamente proponibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., essendo tale ricorso specificamente previsto solo per le «ordinanze che dispongono una misura coercitiva», e cioè per le ordinanze che l'art. 309 stesso codice assoggetta alla richiesta di riesame anche nel merito. (Nella specie, la S.C. ha qualificato il ricorso come appello, ordinando la trasmissione degli atti al competente tribunale della libertà a norma dell'art. 568, comma quinto, c.p.p.).
Cass. civ. n. 2794/1996
In tema di misure cautelari il ricorso per saltum è proponibile, ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p., solo contro i provvedimenti che «dispongono una misura coercitiva» nonché, secondo l'art. 568, comma 2, dello stesso codice, contro quelli concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili; il predetto rimedio non è, quindi, utilizzabile nei confronti di provvedimenti relativi alla modifica o all'estinzione delle misure cautelari, con riguardo ai quali è previsto dall'art. 310 c.p.p. l'appello al tribunale della libertà e solo in esito a tale gravame il ricorso per cassazione. (In applicazione di detto principio la Corte ha convertito in appello il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento aveva revocato, per il venir meno delle esigenze cautelari, la misura coercitiva della custodia in carcere applicata all'imputato).
Cass. civ. n. 1100/1996
L'art. 311, comma 2, c.p.p., limita i vizi deducibili con il ricorso per saltum alla violazione di legge, con l'esclusione dei vizi attinenti alla motivazione: con la conseguenza che non è consentito far valere, con il suddetto ricorso, le censure di cui all'art. 606, lett. e) dello stesso codice, neanche sub specie di inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, in quanto nell'attuale sistema processuale vige il principio dell'inammissibilità per saltum delle questioni attinenti al fatto, ed essendo la nullità derivante dal difetto di motivazione riparabile dal giudice dell'appello o da quello del riesame.
Cass. civ. n. 3032/1995
Tra i vizi deducibili con il ricorso per saltum avverso i provvedimenti cautelari, che l'art. 311, secondo comma, c.p.p., limita alla violazione di legge, non rientrano i vizi attinenti alla motivazione, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di far valere, con la suddetta forma di ricorso, le censure di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p.; né, d'altro canto, può ritenersi che i vizi della motivazione siano deducibili ai sensi dell'art. 606, lett. c), dello stesso codice, sub specie di inosservanza di norme stabilite a pena di nullità (artt. 125, 292 e 546 c.p.p.), in quanto nel nuovo sistema processuale, come si deduce anche dal disposto dell'art. 569, terzo comma, c.p.p. — il quale esclude la ricorribilità immediata delle sentenze per i motivi indicati nel citato art. 606, lett. e) — vige il principio dell'inammissibilità del «salto» sulle questioni attinenti al fatto, essendo la nullità derivante dal difetto di motivazione riparabile dal giudice dell'appello o da quello del riesame, abilitati entrambi a decidere il merito ed a redigere la motivazione omessa.
Cass. civ. n. 2821/1995
Il ricorso per cassazione per saltum è proponibile avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive e anche contro quei provvedimenti afferenti allo status libertatis non altrimenti impugnabili, ma non nei confronti delle ordinanze concernenti la rinnovazione, la modificazione o l'estinzione delle misure stesse, in ordine alle quali è prevista dall'art. 310, comma primo, c.p.p., la speciale impugnativa dell'appello al tribunale della libertà e, solo in esito a tale gravame, il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 3968/1994
In materia di impugnazione, l'interesse ad impugnare deve sussistere al momento della proposizione dell'impugnazione e persistere anche al momento della decisione, dovendosi compiere l'apprezzamento dell'interesse medesimo con riferimento all'idoneità che l'esito finale del giudizio di impugnazione ha di eliminare la situazione denunciata come illegittima o pregiudizievole della parte. (Nella fattispecie si trattava di ricorso per cassazione proposto avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misure coercitive alternative alla custodia cautelare. Al momento della decisione risultava scaduto il termine di durata massima delle dette misure e la Suprema Corte ha ritenuto la sopravvenuta mancanza d'interesse).
Cass. civ. n. 3698/1994
Non è ammesso il ricorso immediato per cassazione avverso il rigetto della richiesta del pubblico ministero di emissione di ordine di custodia cautelare, poiché l'art. 311, comma 2, c.p.p. limita tale impugnazione a favore dell'imputato e nei confronti della sola ordinanza dispositiva della misura cautelare coercitiva e l'art. 569 c.p.p. prevede che il ricorso per saltum possa essere proposto solo contro le sentenze di primo grado.
Cass. civ. n. 2980/1994
Il ricorso proposto avanti alla Corte di cassazione a norma dell'art. 311, comma 2, c.p.p. contro le ordinanze che impongono una misura coercitiva è ammesso per violazione di legge, espressione questa che indubbiamente comprende la trasgressione dell'obbligo di motivare le ordinanze, imposto dall'art. 125, comma 3, stesso codice e da ritenere non soddisfatto solo dinanzi alla completa assenza di motivazione o alla motivazione così illogica da essere considerata inesistente.
Cass. civ. n. 2411/1994
Se è vero che il principio secondo cui la revoca (e — a fortiori — pure la cessazione) della misura cautelare personale, intervenuta nel corso del procedimento incidentale di riesame o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata applicata o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame, è anche vero che la persistenza dell'interesse deve essere apprezzata con riguardo non soltanto alla perdurante limitazione della libertà personale ma pure alla necessità di precostituirsi, ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p., una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini dell'eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione; una regola, dunque — quella della persistenza dell'interesse nonostante la cessazione della misura — operante solo nel caso in cui la misura applicata o mantenuta sia la custodia cautelare, comprensiva degli arresti domiciliari; non quando si tratti di altre misure coercitive o di misure interdittive, atteso che su queste non può fondarsi il diritto alla detta riparazione. Con la conseguenza che la revoca (e — a fortiori — pure la cessazione) di tali ultime misure sopravvenuta nel corso del procedimento incidentale importa il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato.
Cass. civ. n. 1298/1994
È inammissibile per mancanza di interesse concreto ed attuale il ricorso del P.M. avverso un provvedimento del tribunale che, in sede di rinvio, abbia annullato un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, qualora il termine di durata della misura stessa, disposta al solo fine di salvaguardare le esigenze cautelari attinenti alle indagini, sia scaduto per cui, anche in caso di accoglimento del ricorso l'ordinanza cautelare non potrebbe più rivivere.
Cass. civ. n. 575/1994
Allorché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione (per essere frattanto cessati gli effetti della misura cautelare personale a seguito dello spirare del termine fissato dal giudice a norma dell'art. 292, secondo comma, lettera d, c.p.p.), alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali, né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, in quanto non è configurabile un'ipotesi di soccombenza.
Cass. civ. n. 14/1994
Allorquando venga proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, c.p.p., ricorso diretto per cassazione avverso ordinanze che dispongono misure cautelari, è proponibile la censura prospettata sulla base dell'asserita violazione, da parte del Gip, dell'obbligo di esporre gli indizi che giustificano, in concreto, la misura disposta e, quindi, di indicare la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza. Improponibile, invece, è ogni rilievo che, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione del provvedimento impugnato, sconfini nella verifica della fondatezza degli elementi acquisiti ed utilizzati dal giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 4379/1993
L'ordinanza in tema di sostituzione della misura cautelare personale (nella specie, di diniego di sostituzione con gli arresti domiciliari della custodia cautelare in carcere) è soggetta ad appello a norma dell'art. 310 c.p.p., e non a ricorso immediato per cassazione, posto che l'art. 311, secondo comma consente il ricorso per saltum soltanto contro i provvedimenti che dispongono una misura coercitiva, e non anche contro quelli con cui una siffatta misura sia rinnovata o modificata. Ne consegue che l'impugnazione, proposta come ricorso per cassazione, è convertita in appello a norma dell'art. 568 c.p.p. e gli atti relativi vanno trasmessi al tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso la predetta ordinanza.
Cass. civ. n. 1929/1993
Il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari può, a norma dell'art. 104, terzo comma, c.p.p., dilazionare, su richiesta del pubblico ministero, l'esercizio del diritto dell'indagato di conferire con il suo difensore non è autonomamente impugnabile. Dall'assenza di motivazione del provvedimento stesso, se può derivare la nullità dell'interrogatorio, non consegue la nullità ma solo l'inefficacia della misura che può essere posta a sostegno di una richiesta di scarcerazione, eventualmente ricorribile al giudice del riesame, ma non può essere direttamente dedotta in Cassazione, come vizio originario del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 311, secondo comma, c.p.p.