Cass. civ. n. 15324 del 31 maggio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Procedimento disciplinare - Comunicazione del licenziamento - Termine fissato dalla contrattazione collettiva - Art. 227 c.c.n.l. terziario - Decorrenza del termine - Estensione tale da ricomprendere adempimenti di natura formale o amministrativa - Insussistenza - Fattispecie.


In tema di procedimento disciplinare, l'art. 227 c.c.n.l. del Terziario del 18/07/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare il relativo provvedimento conclusivo entro un termine la cui decorrenza, sebbene collegata alla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue difese, non può essere estesa sino al punto da ricomprendere adempimenti di mera natura formale o amministrativa, come la trasmissione da parte del dipendente dell'indice della documentazione già depositata in sede di audizione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la volontà dichiarata del lavoratore di far pervenire detto indice, senza far riserva di produrre documenti o deduzioni difensive ulteriori, non poteva consentire al datore di lavoro di comunicare il provvedimento conclusivo espulsivo dopo la scadenza del termine a tal fine stabilito dalla norma contrattuale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10802 del 2023

Normativa correlata

Contr. Coll. 18/07/2008 art. 227
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

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