Cass. pen. n. 23595 del 20 maggio 2004

Testo massima n. 1


Non deve farsi luogo all'interrogatorio cosiddetto di garanzia, nel caso in cui la custodia cautelare in carcere è disposta, ex art. 276, comma primo ter c.p.p., in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, a seguito della avvenuta trasgressione, da parte dell'imputato, alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione e, di conseguenza, deve escludersi che la conservazione degli effetti della misura stessa sia subordinata a tale adempimento. (In motivazione la Corte ha precisato che il meccanismo procedurale previsto dall'art. 276, comma primo ter c.p.p., a differenza di quello di cui al comma primo del medesimo articolo, non necessita della garanzia dell'interrogatorio dal momento che il giudice, nel determinare la misura, non ha alcuno spazio di discrezionalità, essendo automatica la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, una volta accertata l'avvenuta trasgressione alle prescrizioni imposte).

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