Cass. pen. n. 270 del 17 aprile 2000

Testo massima n. 1


In tema di provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, di cui all'art. 276 c.p.p., è da riconoscere il potere del giudice di attivarsi d'ufficio a seguito della segnalazione ad opera degli organi di polizia della trasgressione. L'attivazione di tale procedura, che ha carattere sanzionatorio, prescinde infatti dalla situazione descritta dall'art. 299, comma quarto, c.p.p., che attiene invece al caso di misure più gravi applicate dal giudice su richiesta del pubblico ministero ricorrendo un aggravamento delle esigenze cautelari.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi