Cass. pen. n. 15427 del 31 gennaio 2023
Testo massima n. 1
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall'indagato).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.