Cass. pen. n. 5609 del 5 febbraio 2008

Testo massima n. 1


Ai fini dell'individuazione del giudice competente all'adozione dei provvedimenti in tema di misure cautelari, occorre far riferimento al momento in cui la richiesta di applicazione di misura cautelare è avanzata dal P.M. e non al momento della decisione del giudice, sicché, se la richiesta è avanzata al G.i.p. durante le indagini preliminari, tale organo resta competente a decidere anche se nelle more il P.M. ha esercitato l'azione penale e gli atti materialmente si trovino davanti al G.u.p.

Testo massima n. 2


II mancato rispetto delle attribuzioni del G.i.p. e del G.u.p. costituisce violazione delle regole in materia di competenza funzionale, sicché una volta presentata dal P.M. la richiesta di rinvio a giudizio, la competenza ad emettere i provvedimenti cautelari appartiene al G.u.p., in quanto giudice che procede ai sensi dell'art. 279 c.p.p., anche se l'udienza preliminare non si sia ancora tenuta. (In motivazione, la S.C., richiamando l'art. 6 D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51 che ha separato le funzioni di G.i.p. e G.u.p., ha osservato che pur essendo unitario l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e avendo la distinzione tra G.i.p. e G.u.p. natura tabellare, una volta incardinato il procedimento, i magistrati che sono chiamati a pronunciarsi su quella vicenda processuale, rispettivamente in qualità di G.i.p. o di G.u.p., restano individuati come tali).

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