Art. 279 – Codice di procedura penale – Giudice competente

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [314 3].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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