Cass. pen. n. 1757 del 11 luglio 1992

Testo massima n. 1


Una volta instaurato il giudizio direttissimo sulla base dell'arresto in flagranza convalidato e proseguito, dopo l'annullamento — irrituale perché disposto in assenza di impugnazione — dei provvedimenti di convalida e di misura cautelare, con il consenso delle parti, non è ammessa la sua regressione alla fase delle indagini preliminari, e pertanto appartiene al giudice che procede la competenza ad emettere eventuali provvedimenti sulla libertà. (Nella specie è stata ritenuta legittima l'emissione da parte del tribunale di provvedimento di custodia cautelare in carcere richiesto dal P.M., a norma dell'art. 279 c.p.p., nel corso del giudizio).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE