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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18353 del 11 maggio 2011

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18353 del 11 maggio 2011

Testo massima n. 1

Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato; in tal caso, l’estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. [ Nella specie, obbligo di dimora ].

Testo massima n. 2

La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari.

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