Art. 532 – Codice di procedura penale – Provvedimenti sulle misure cautelari personali

1. Con la sentenza di proscioglimento [529], il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali [281-283] eventualmente disposte.

2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna [533-537] che concede la sospensione condizionale della pena [163 c.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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