Cass. pen. n. 3099 del 10 settembre 1992

Testo massima n. 1


Nel dichiararsi incompetente il giudice si spoglia del procedimento, sicché non ha competenza ad assumere, anche fuori udienza, determinazioni in tema di misure cautelari, non essendo più «giudice che procede», ai sensi dell'art. 279 c.p.p. e non ricorrendo l'ipotesi di impugnazione sul giudizio di merito di primo o secondo grado, di cui all'art. 91 att. c.p.p. (Nella specie, l'indagato aveva richiesto declaratoria di cessazione di efficacia della misura cautelare al tribunale che, in precedenza, si era dichiarato incompetente per territorio).

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