Cass. pen. n. 35338 del 9 settembre 2003

Testo massima n. 1


In tema di misure cautelari personali, la concessione di autorizzazioni ad assentarsi dal domicilio per esigenza di vita o di lavoro non costituisce sostituzione o revoca della misura degli arresti domiciliari, bensì modalità di applicazione di tale misura, in conformità a quanto previsto dall'art. 284, terzo comma, c.p.p. Ne consegue che è legittima l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta o del parere del pubblico ministero, autorizzi l'imputato ad allontanarsi dalla propria abitazione per le otto ore di svolgimento della sua attività lavorativa.

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