Cass. pen. n. 6262 del 8 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Qualora per il prevenuto sottoposto a procedimento penale il termine di durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno scada prima della condanna, il periodo di tempo trascorso in custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari) va computato nella durata dell'obbligo di soggiorno, non potendo quest'ultimo automaticamente prolungarsi per un periodo pari a quello della detenzione cautelare, in quanto la legge non prevede alcuna sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione.