Cass. pen. n. 4305 del 18 dicembre 1997

Testo massima n. 1


Così come nel richiedere al tribunale l'emissione di misura cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna, il P.M. non ha l'obbligo di allegazione degli atti posti a base della richiesta, essendo acquisiti alla conoscenza del giudice, dell'imputato e dei difensori gli elementi dell'accusa venuti in rilievo nel dibattimento ed offerti in valutazione già con la sentenza di condanna, così l'obbligo di trasmissione al tribunale degli atti posti a base del provvedimento è adempiuto con l'invio della sentenza di condanna.

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