Art. 291 – Codice di procedura penale – Procedimento applicativo
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda [273, 274], compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato [358] e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate [121].
1-bis. [Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate.]
1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa [21], il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.
2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282 bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29495/2018
In tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi", può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata in un senso la scelta, gli è precluso di coltivare l'altra. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, nel quale questi aveva prima prodotto elementi probatori nuovi che, successivamente, erano stati posti alla base di un'altra iniziativa cautelare, sfociata, tuttavia, in un provvedimento poi revocato dal giudice per le indagini preliminari in applicazione del principio affermato).
Cass. civ. n. 18802/2017
La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità.
Cass. civ. n. 43445/2013
In tema di misure cautelari, il P.M. non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del G.i.p. prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integralità e, pertanto, sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia, di cui il P.M. abbia trasmesso non le relative fonoregistrazioni, ma i verbali riassuntivi, omissati per esigenze di tutela del segreto di indagine, purché gli stralci depositati siano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e sia così garantito il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio.
Cass. civ. n. 27352/2013
In tema di misure cautelari, il disposto di cui all'art. 291, comma secondo, c.p.p. - per il quale il giudice che riconosca la propria incompetenza può comunque disporre provvisoriamente, su richiesta del P.M., la cautela, ove ne sussistano i presupposti e sussista l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare - trova applicazione con riguardo a qualsiasi dichiarazione di incompetenza, ivi compresa quella pronunciata in favore del tribunale per i minorenni. Ne deriva che il giudice ordinario, pur funzionalmente incompetente, può adottare nei confronti dell'indagato minorenne una misura cautelare, nei limiti dell'art. 27 c.p.p., a condizione che essa sia espressamente contemplata dal capo II del d.p.r. n. 448 del 1988. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha confermato - nei confronti dell'indagato minorenne, arrestato in flagranza del reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 - la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non contemplata nel predetto capo II e, pertanto, vietata ex art. 19 dello stesso d.p.r. n. 448 del 1988).
Cass. civ. n. 18811/2013
In tema di misure cautelari, il pubblico ministero che, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", utilizza nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto elementi probatori "nuovi", formulando una nuova richiesta cautelare opera una scelta automaticamente preclusiva della proseguibilità del procedimento incidentale senza che sia necessaria un'esplicita rinuncia. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato meramente ricognitiva la rinuncia del P.M. all'appello e di conseguenza escluso essersi verificata alcuna preclusione processuale).
Cass. civ. n. 7931/2011
In tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare.
Cass. civ. n. 8388/2009
L'ammissibilità della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, presentata dal magistrato dell'ufficio del pubblico ministero, assegnatario del procedimento non implica l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 3, comma secondo, D.Lgs. n. 106 del 2006, che, pertanto, non è condizione di validità della conseguente ordinanza cautelare del giudice.
Cass. civ. n. 2242/2006
Spetta al giudice di legittimità che abbia rilevato d'ufficio e dichiarato l'incompetenza del giudice che ha adottato la misura cautelare valutare la sussistenza del presupposto dell'urgenza — che, ex art. 291, comma secondo, c.p.p., legittima il giudice richiesto della misura ad adottarla, ancorché incompetente — desumibile, in sede di legittimità, dalla motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che sussistendo un difetto di motivazione sul punto, il giudice dell'impugnazione con la declaratoria di incompetenza deve annullare l'ordinanza cautelare, essendo in tal caso inoperante l'art. 27 c.p.p. che statuisce la provvisoria efficacia del provvedimento cautelare, conseguente anche all'incompetenza dichiarata dal giudice dell'impugnazione, ma sempre subordinata al presupposto dell'urgenza.
Cass. civ. n. 8860/2003
In tema di sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno grave, a seguito di istanza dell'indagato, per attenuazione delle esigenze cautelari o per maggiore proporzionalità della misura all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il parere del pubblico ministero, eventualmente favorevole all'accoglimento dell'istanza, non vincola il giudice, che resta libero di decidere anche in malam partem, indicandone le ragioni secondo gli ordinari criteri che presiedono all'obbligo della motivazione.
Cass. civ. n. 38112/2002
È ammissibile, in difetto di qualsivoglia esplicito divieto, la richiesta del pubblico ministero di nuova emissione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare, subordinata all'eventualità che altra identica ordinanza, già emessa, possa essere annullata per vizi di forma all'esito del procedimento di riesame non ancora concluso potendosi tutt'al più verificare la possibilità che detta richiesta sia dichiarata inammissibile ove il paventato annullamento non abbia poi avuto luogo.
Cass. civ. n. 29807/2001
In tema di richiesta di applicazione di una misura cautelare personale, le memorie difensive nelle quali siano compendiati elementi a favore dell'indagato devono essere trasmesse dal P.M. al giudice per le indagini preliminari, solo se già depositate al momento della richiesta ex art. 291, comma 1, c.p.p.
Cass. civ. n. 5405/2001
Il pubblico ministero, allorché faccia richiesta di applicazione di una misura cautelare dei risultati di intercettazioni di comunicazioni, non ha alcun obbligo di presentare al giudice per le indagini preliminari i relativi decreti di autorizzazione, essendo stati questi omessi, a suo tempo, dal medesimo giudice, il quale, quindi, non può avere alcuna ragione di dubitare della loro esistenza e legittimità. La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni non determina per ciò solo una nullità, qualora dagli atti emergano elementi certi dai quali sia possibile desumere aliunde la sicura esistenza di detti decreti, di cui spetta al tribunale disporre, eventualmente, l'acquisizione, solo a fronte di tempestiva eccezione del difensore, onde consentire le necessarie verifiche. Ne consegue che l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni opera solo nel caso di cui il tribunale del riesame, in presenza di una specifica richiesta del difensore, non abbia provveduto alla suddetta acquisizione.
Cass. civ. n. 28228/2001
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, tra gli atti che devono essere trasmessi al tribunale entro il termine perentorio di cui all'art. 309 quinto comma c.p.p. non rientrano le memorie difensive, le quali non sono atti presentati a sostegno della richiesta della misura, né sono elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, ma consistono in mere argomentazioni o prospettazioni che la difesa è libera di presentare in ogni tempo all'organo decidente. (Nella fattispecie, la memoria era stata presentata al Gip, ma non preventivamente depositata presso il P.M.).
Cass. civ. n. 2946/2001
In tema di riesame dei provvedimenti coercitivi, «gli elementi su cui la richiesta si fonda» (che, secondo la formulazione dell'art. 291 comma 1 c.p.p., devono essere posti alla base della richiesta del pubblico ministero ai fini della emissione della misura cautelare e che vanno, quindi, trasmessi al giudice del riesame) sono costituiti unicamente dagli atti di indagine, che essendo stati compiuti dall'organo dell'accusa, sono nella sua esclusiva disponibilità. Ne consegue che, per quanto riguarda gli atti relativi ad altri procedimenti, atti divenuti pubblici e che possono essere liberamente acquisiti dalle parti interessate, nessun obbligo di allegazione incombe sul pubblico ministero, anche se essi furono a suo tempo trasmessi al Gip, cui fu indirizzata la richiesta di misura cautelare, perché tanto la parte privata, quanto l'organo del riesame possono procurarsene la disponibilità.
Cass. civ. n. 4150/2001
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, compete al pubblico ministero la valutazione in ordine alla natura di dato favorevole all'indagato degli elementi eventualmente sopravvenuti che, ai sensi del quinto comma dell'art. 309 c.p.p., vanno trasmessi al tribunale del riesame (unitamente a quelli presentati al giudice a sostegno della richiesta di emissione di misura cautelare), rimanendo comunque all'interessato il potere di segnalare l'elemento a suo avviso pretermesso, per consentirne l'eventuale acquisizione.
Cass. civ. n. 3752/2000
Il termine di venti giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dev'essere emessa la nuova ordinanza cautelare in sostituzione di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente decorre, in base al testuale tenore di detta norma, dal giorno in cui l'incompetenza è stata dichiarata e non da quello in cui gli atti sono pervenuti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente. Quest'ultimo giudice, tuttavia, anche successivamente alla scadenza del termine summenzionato, può emettere nuova ed autonoma ordinanza cautelare, interpretando la richiesta di provvedimento ex art. 27 c.p.p. come domanda cautelare ex art. 291 stesso codice. In tal caso il nuovo provvedimento non solo deve contenere l'esposizione delle ragioni sulle quali si fonda (sia pure con riferimento alla precedente ordinanza, ove sia rimasta immutata la situazione valutata dal primo giudice), ma deve anche essere seguito dall'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p.
Cass. civ. n. 5235/2000
Qualora il pubblico ministero intenda porre a fondamento di una richiesta di misura cautelare i risultati di intercettazioni di comunicazioni, deve allegare alla detta richiesta, a pena di inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p., i decreti autorizzativi ovvero - quando trattisi di intercettazioni disposte in via d'urgenza dallo stesso pubblico ministero - i provvedimenti di convalida adottati dal giudice, senza necessità, peraltro, in detta ultima ipotesi, che ad essi si accompagnino anche i decreti oggetto di detta convalida. Tali principi non soffrono eccezione quando si tratti di intercettazioni effettuate in altro procedimento, da utilizzare ai sensi dell'art. 270 c.p.p., atteso che il disposto di cui al comma 2 di tale articolo, in cui si prevede soltanto l'obbligo del deposito dei verbali e delle registrazioni, va coniugato con il generale divieto di utilizzazione previsto dal successivo art. 271. La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei provvedimenti che autorizzano l'intercettazione di comunicazioni determina, per il combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare solo nel caso in cui detti provvedimenti abbiano fatto parte degli atti presentati dal pubblico ministero al giudice che ha disposto la detta misura.
Cass. pen. n. 3409 del 27 gennaio 1999
La richiesta del P.M. di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere al Gip è atto che necessariamente deve essere trasmesso al giudice del riesame, essendo tale richiesta il presupposto della misura cautelare ex art. 291 c.p.p., in relazione alla quale la difesa è posta in grado di conoscere gli elementi su cui si fonda, nonché tutti gli elementi eventualmente a favore dell'imputato. Non adempie a tale obbligo il P.M. che trasmette la richiesta al tribunale della libertà solo a mezzo di supporto informatico, e cioè registrata su «dischetto» inserito nel fascicolo. Ciò in quanto tale modalità di trasmissione non è equiparabile all'atto trascritto, per le difficoltà oggettive di procedere alla trascrizione e per i tempi tecnici che essa comporta, a fronte dei termini strettissimi entro cui il giudizio davanti al tribunale del riesame deve svolgersi — sempre che il supporto tecnico sia valido e di facile lettura da parte degli strumenti informatici.
Cass. civ. n. 59/1999
Al tribunale del riesame devono essere trasmessi, a pena di perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, tutti gli atti presentati al giudice che ha disposto la misura coercitiva, ovvero tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni difensive già depositate. Pertanto il pubblico ministero deve comunicare al giudice tutte le fonti di prova su cui fonda la propria richiesta, ma non anche tutti gli atti o documenti da cui quel materiale probatorio risulta; conseguentemente sino a quando non risulti che il pubblico ministero non ha trasmesso al giudice cautelare specifiche fonti probatorie a favore dell'indagato, non può farsi luogo alla decadenza della misura cautelare in applicazione degli artt. 291, comma primo, e 309, commi quinto e decimo, c.p.p.
Cass. civ. n. 51791/1998
Il principio della c.d. domanda cautelare, stabilito dall'art. 291, comma 1, c.p.p., è rispettato quando l'adozione della nuova misura, conseguita alla scarcerazione disposta per scadenza termini ex art. 307, comma 1, c.p.p., è intervenuta a seguito di richiesta del P.M. di proroga dei termini di durata della custodia cautelare. In tal caso, infatti, vi è, da parte del P.M., una iniziativa diretta ad ottenere, sub specie di proroga, l'applicazione della misura cautelare di massima afflittività; onde il Gip, chiamato e legittimato a provvedere a tale richiesta, ben può, accogliendola in termini ridotti, disporre l'applicazione di una misura cautelare meno gravosa.
Cass. civ. n. 6963/1998
Stante l'autonomia esistente tra l'ordinanza applicativa di una misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e quella, successiva, adottata nel termine di venti giorni dal giudice competente, deve ritenersi che l'interesse all'impugnazione del primo provvedimento (nella specie con la richiesta di riesame) persista nonostante l'emissione del secondo, e ciò anche sotto il profilo dell'utilità conseguibile con l'accertamento dei presupposti della riparazione per l'ingiusta detenzione.
Cass. civ. n. 5548/1998
A differenza del decreto autorizzativo delle intercettazioni, il registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. non è collegato a un particolare atto di indagine come specifico presupposto di legalità dello stesso e non si può, quindi, in alcun modo far rientrare tra gli elementi che il P.M. deve presentare a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare a norma dell'art. 291, comma primo, c.p.p. (Fattispecie relativa a istanza di riesame di ordinanza dispositiva della custodia cautelare in carcere, con cui l'indagato aveva lamentato la mancata trasmissione, da parte del P.M., di documentazione attestante la data di iscrizione del suo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; la S.C. ha ritenuto infondata la sua doglianza, sul rilievo che il diritto di difesa, al fine della verifica del rispetto dei termini di durata massima delle indagini preliminari, ben si sarebbe potuto esercitare mediante la richiesta di un'attestazione della data della predetta iscrizione).
Cass. civ. n. 4917/1998
Il pubblico ministero non ha obbligo di trasmettere al giudice, ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p., una memoria difensiva che sia stata presentata successivamente alla richiesta di applicazione della misura cautelare.
Cass. civ. n. 1083/1998
Il divieto per il giudice di applicare, nel corso delle indagini preliminari, una misura cautelare meno grave di quella indicata dal P.M., sussiste in presenza di una richiesta di provvedere soltanto sulla più grave misura proposta, la quale sia formulata in maniera assolutamente specifica, così da esprimere la volontà del richiedente di escludere la facoltà discrezionale del giudice di disporre una misura meno afflittiva. Perché ricorra questo presupposto, non basta che il P.M. non abbia richiesto in alternativa un'altra misura o che abbia indicato quella prospettata come l'unica idonea a garantire le individuate esigenze cautelari, circostanza che individua solo il motivo per cui tale organo si è determinato a chiedere una misura e non un'altra, ma non esprime la volontà di precludere la facoltà del giudice di valutare diversamente l'intensità concreta delle esigenze, nonché la proporzionalità e adeguatezza della misura indicata, applicandone, se del caso, una meno grave.
Cass. civ. n. 895/1998
La mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, in violazione del disposto di cui all'art. 291, comma 1, ultima parte, c.p.p., delle eventuali memorie difensive già depositate (anche se riferibili, come nella specie, a precedenti richieste di misure cautelari, successivamente divenute inefficaci e relative sempre agli stessi fatti), si traduce in una causa di nullità dell'ordinanza applicativa della misura, per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis) c.p.p., nella parte in cui esso impone al giudice l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; nullità, quella anzidetta, da qualificare come «intermedia» e quindi destinata ad essere sanata se non rilevata o dedotta, nel caso in cui venga proposta richiesta di riesame, prima che su tale richiesta intervenga il provvedimento del tribunale.
Cass. civ. n. 551/1998
In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995 n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 c.p.p., richiamato dall'art. 309 quinto comma stesso codice, esclude che il P.M. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del Gip e poi del tribunale del riesame, tutti gli atti d'indagine compiuti o, comunque, atti, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, nella loro integralità: il termine «elementi» comprende non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con omissis, al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini in itinere. Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata.
Cass. civ. n. 24/1998
Il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 309, comma quinto, c.p.p., l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere gli atti di cui all'art. 291, comma primo, c.p.p. al tribunale del riesame decorre dal giorno in cui perviene a detta autorità l'avviso spedito a cura del presidente del tribunale e non già dal momento in cui è stata presentata la richiesta di riesame. Una diversa interpretazione non solo contrasta con la lettera della norma ma condurrebbe alla illogica conseguenza di far dipendere la perdita di efficacia della misura da un termine collegato a un fatto giuridico ignoto a chi è tenuto alla sua osservanza.
Cass. civ. n. 2047/1998
Anche se il quinto comma dell'art. 309, c.p.p. impone la trasmissione al tribunale del riesame degli atti presentati a norma del primo comma dell'art. 291 stesso codice, a pena della perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva, la ratio della disposizione non attiene essenzialmente alla materialità dei documenti, quanto, piuttosto al loro contenuto; sicché, quando questi risulti integralmente inserito nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale, può ritenersi adempiuto l'obbligo di cui al citato art. 309, comma quinto, essendo posta la difesa in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva e degli elementi favorevoli all'indagato.
Cass. civ. n. 4305/1997
Così come nel richiedere al tribunale l'emissione di misura cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna, il P.M. non ha l'obbligo di allegazione degli atti posti a base della richiesta, essendo acquisiti alla conoscenza del giudice, dell'imputato e dei difensori gli elementi dell'accusa venuti in rilievo nel dibattimento ed offerti in valutazione già con la sentenza di condanna, così l'obbligo di trasmissione al tribunale degli atti posti a base del provvedimento è adempiuto con l'invio della sentenza di condanna.
Cass. civ. n. 3242/1997
In tema di applicazione delle misure cautelari personali, qualora il pubblico ministero abbia investito della richiesta il giudice del dibattimento all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non è applicabile il disposto dell'art. 291, comma primo, c.p.p., in base al quale il pubblico ministero deve presentare gli elementi su cui la richiesta si fonda, in quanto all'esito del dibattimento il giudice è ormai venuto a conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione. (Fattispecie in cui la misura era stata applicata dal giudice del dibattimento con ordinanza emessa dopo la sentenza di condanna).