Cass. pen. n. 4777 del 7 febbraio 2012

Testo massima n. 1


In materia di misure cautelari personali, l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) c.p.p., di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorchè tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo.

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