Art. 292 – Codice di procedura penale – Ordinanza del giudice

1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità [177-186] rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari [274] e degli indizi [273] che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato ;
c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure [275 3];
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.

2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.

2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327 bis.

2-quater. Quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.

3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25631/2012

Il potere dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l'apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni. (Fattispecie in cui l'ordinanza applicativa di misura coercitiva personale era costituita dalla copia di parti di motivazioni di ordinanze emesse nell'ambito di differenti vicende giudiziarie e dell'integrale contenuto della richiesta del pubblico ministero, senza che si fosse neppure provveduto alle modifiche formali rese necessarie dal mutamento del tipo di atto e dell'autorità procedente).

Cass. civ. n. 7967/2012

Il tribunale del riesame non può annullare il provvedimento cautelare impugnato ravvisando difetto di motivazione, potendo il solo giudice di legittimità pronunciare il relativo annullamento per tale vizio, ma deve provvedere integrativamente ad un'autonoma valutazione del quadro indiziario già conosciuto dal giudice delle indagini preliminari. (Fattispecie relativa ad ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza applicativa di custodia cautelare emessa dal Gip asserendo che questa fosse priva di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del P.M.).

Cass. civ. n. 4777/2012

In materia di misure cautelari personali, l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) c.p.p., di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorchè tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo.

Cass. civ. n. 6966/2011

L'ordinanza applicativa di una misura cautelare è legittimamente motivata con la integrale riproduzione della richiesta del P.M., purché sia consentito al giudice del riesame ed a quello di legittimità, nell'ambito delle rispettive competenze, di controllare il quadro indiziario e la correttezza dell' "iter" logico seguito dal giudice di prime cure.

Cass. civ. n. 3634/2010

In tema di misure cautelari personali, l'omissione del riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell'ordinanza allorchè risulti l'incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell'indagato, atteso che il riferimento al decorso del tempo, introdotto nel testo dell'art. 292, comma secondo lett. c), c.p.p. dall'art. 1 della L. 8 agosto 1995 n. 332, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti.

Cass. civ. n. 4181/2008

La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Fattispecie relativa all'integrale recepimento da parte del G.i.p. della richiesta del P.M. circa l'applicazione della misura cautelare).

Cass. civ. n. 30257/2002

È illegittimo, per omesso esame dei motivi e motivazione apparente, il provvedimento con il quale il tribunale, nell'esaminare la richiesta di revoca di una ordinanza di custodia cautelare, la respinga motivando la propria decisione mediante la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, apoditticamente affermati come indizianti, senza alcuna argomentazione valutativa di essi, né singolarmente assunti né complessivamente considerati. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inidonea una siffatta motivazione del provvedimento di riesame di una ordinanza cautelare già di per sè eccessivamente sintetica e priva di riferimento agli elementi essenziali indicati nell'art. 292 c.p.p., tanto più quando ognuno di tali elementi aveva costituito oggetto di censura da parte del ricorrente).

Cass. civ. n. 33648/2001

La motivazione per relationem è ammissibile allorché rinvii ad altri provvedimenti dello stesso procedimento, atteso che in tal caso è possibile per il giudice dell'impugnazione controllare l'iter logico e giuridico che sorregge la decisione impugnata attraverso l'esame degli atti del fascicolo, diversamente da quanto accade in caso di rinvio a provvedimenti di altri procedimenti che non possono essere attinti dal giudice dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 11/2000

In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).

Cass. civ. n. 2888/1999

Il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio della motivazione. Tra le ipotesi di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione, il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall'art. 125 comma terzo c.p.p. e la mancanza di uno degli elementi previsti, sempre a pena di nullità, dall'art. 292, comma secondo, stesso codice. Ne consegue che, qualora il Gip abbia esposto in modo specifico le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicando la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.

Cass. civ. n. 2867/1999

La mancata trasmissione al giudice competente del verbale dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato effettuato dal giudice incompetente non costituisce di per sè causa di nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal giudice competente per violazione dell'art. 292, comma 2 ter, c.p.p. in quanto non il verbale di interrogatorio come tale costituisce elemento da valutare, ma bensì i fatti e le circostanze obiettive eventualmente sussistenti a discarico dell'indagato. (Fattispecie in cui è stata esclusa la dedotta nullità in quanto il Gip competente aveva valutato la linea difensiva dell'indagato, che, peraltro, non lamentava la mancata considerazione di specifici elementi fattuali, di natura oggettiva, risultanti dall'interrogatorio).

Cass. civ. n. 2503/1999

La motivazione per relationem dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, la quale recepisca, per economia processuale, la richiesta del pubblico ministero, deve ritenersi legittima, in quanto comunque idonea a consentire una precisa delimitazione del quadro indiziario ed a dar luogo, quindi, all'instaurazione, nel procedimento incidentale, di un effettivo e trasparente contraddittorio che assicuri all'indagato il diritto di difesa ed al giudice del riesame la possibilità di controllare la rilevanza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reità e la correttezza dell'iter logico attraverso il quale il giudice che ha emesso l'ordinanza è pervenuto alla propria decisione.

Cass. civ. n. 2218/1999

In tema di provvedimenti cautelari, la motivazione può essere fatta anche per relationem, ma perché essa possa in tal caso essere considerata legittima è necessario che non faccia riferimento ad un precedente, lontano, altro provvedimento — (in quanto, in tal caso, mancherebbe una aggiornata valutazione delle risultanze probatorie e delle esigenze cautelari) — ma faccia bensì rinvio ad altro, analogo e recente provvedimento (sempre che, nelle more, non siano intervenuti mutamenti nella situazione di fatto e processuale). È necessario, altresì, che l'ordinanza richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato per modo che questi sia posto in grado di controllarne (esaminando il precedente provvedimento) la congruenza, la logicità e, quindi, la legittimità.

Cass. civ. n. 672/1999

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare.

Cass. civ. n. 6757/1998

In tema di riesame delle misure cautelari, se l'ordinanza del tribunale della libertà può fare riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti al fine di evitare la ripetizione di elementi già conosciuti dalle parti, tuttavia il mero appiattimento del giudice su valutazioni emergenti da altro provvedimento, senza alcun apporto critico e senza la presa in considerazione delle specifiche doglianze rivolte dagli interessati al provvedimento oggetto dell'impugnazione, concreta il vizio di mancanza della motivazione di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p.; e ciò perché zem>in subiecta materia vige il principio secondo cui l'obbligo di esporre i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, previsto dall'art. 292, secondo comma, lett. c) bis c.p.p., è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza applicativa della misura cautelare sia al tribunale del riesame, quando in tal sede detti elementi siano stati prospettati.

Cass. civ. n. 1889/1998

Solo la mancanza della motivazione nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, cui va equiparata la mera apparenza della medesima, può rientrare nella nozione di violazione di legge, a sostegno del ricorso per saltum previsto dall'art. 311, comma secondo, c.p.p. L'eventuale illogicità di essa implica l'esistenza di una motivazione, e quindi l'assenza della violazione di legge con riferimento all'art. 292, comma secondo, lett. c), secondo cui l'ordinanza deve contenere, a pena di nullità, anche l'esposizione degli indizi che giutificano in concreto la misura disposta.

Cass. civ. n. 4840/1997

La disposizione dell'art. 292 comma secondo lett. c) c.p.p., come modificato dall'art. 9 legge 8 agosto 1995 n. 332, impone l'obbligo di motivazione, a tutela del fondamentale diritto di difesa, che non può essere assolto con il semplice riferimento ad altra ordinanza emessa in precedenza, nell'ambito di un procedimento cui l'attuale indagato non abbia partecipato. La motivazione per relationem è consentita, in materia di misure cautelari, qualora il giudice del riesame faccia riferimento al provvedimento impositivo — presupposto come conosciuto — che abbia dato luogo all'impugnazione, cioè all'interno del procedimento de libertate. Per contro, qualora l'indagato sia rimasto estraneo al procedimento, neppure basterebbe la notifica del provvedimento per supplire alla carenza della legale presunzione di conoscenza.

Cass. civ. n. 2147/1997

In materia di misure cautelari l'obbligo di una motivazione organica, anche se sintetica ed essenziale, non è adempiuto con la cosiddetta motivazione per relationem - generalmente legittima - qualora essa si traduca nel riferimento ad atti non conosciuti e non conoscibili dalle parti, che non sono in grado conseguentemente di esercitare in concreto il diritto di difesa, e dal giudice sovraordinato, che non avendo contezza dell'atto, frequentemente neppure inserito nel fascicolo processuale, non è posto nelle condizioni di svolgere il sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la motivazione della misura si basava su un generico riferimento alla «comunicazione di notizia di reato» e ad una «annotazione», non allegate agli atti e ritenute perciò dalla Corte prive di contenuto concreto).

Cass. civ. n. 19820/1996

L'art. 292 c.p.p. non impedisce l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare cumulativa, nella quale cioè la stessa motivazione si riferisce a più indagati, purché sia in ogni caso rispettata la condizione che per ciascuno di essi si provveda alla esposizione delle specifiche esigenze che giustificano in concreto la misura disposta. È perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma nei limiti in cui non fa esplicito divieto di emissione di ordinanze cumulative.

Cass. civ. n. 4144/1996

In materia di misure cautelari la motivazione deve investire, a norma dell'art. 292 c.p.p. non le fonti di prova in sè, ma i contenuti concreti e specifici dell'accusa, le circostanze ed i fatti significativi dell'ipotesi delittuosa formulata, enucleati dalle fonti ad opera del pubblico ministero, prima, e del giudice delle indagini preliminari, dopo. Soltanto con una precisa delimitazione del quadro indiziario è possibile, infatti, instaurare, nel procedimento incidentale, un effettivo e trasparente contraddittorio tra le parti, assicurare concretamente all'indagato il diritto di difesa e permettere al giudice sovraordinato di controllare la rilevanza, la pertinenza e la concludenza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reità e l'iter logico attraverso il quale si perviene alla decisione. Ne consegue che è legittima la motivazione per relationem dell'ordinanza impositiva che recepisce, per economia processuale, la richiesta del pubblico ministero. (La Corte ha tuttavia precisato che quando tale richiesta si limita ad affastellare fotocopie di rapporti di polizia giudiziaria e dichiarazioni rese da soggetti collaboratori o informati sui fatti, la motivazione per relationem non è più legittima in quanto impone al giudice di merito prima, ed a quello di legittimità poi, un criterio soggettivo ed arbitrario nella valutazione degli atti proposti).

Cass. civ. n. 2613/1996

La mancanza di motivazione costituisce violazione di legge che, come tale, può dar luogo, ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p., a ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di misura cautelare. Detta mancanza si concretizza non solo quando la motivazione sia graficamente assente, ma anche quando essa sia del tutto apparente; il che, in tema di misure cautelari, si verifica allorché il giudice indichi in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre gli indizi di colpevolezza, ovvero si richiami in modo indeterminato al tipo di prova acquisita o, ancora accenni solo vagamente agli elementi di discolpa dell'interessato, apoditticamente ritenendoli superati da quelli a suo carico.

Cass. civ. n. 2203/1996

L'ordinanza di custodia cautelare è integrabile per relationem, con altri provvedimenti, come quello di fermo adottato dal pubblico ministero, al fine di assolvere gli obblighi di motivazione e di descrizione sommaria del fatto, di cui all'art. 292 c.p.p.

Cass. civ. n. 367/1996

In tema di applicazione di misure cautelari personali, la custodia in carcere non può essere disposta sulla base del rilievo che la difficoltà del continuo controllo richiesto dalla misura degli arresti domiciliari rende questi ultimi insufficienti. Ciò in quanto tale motivazione non risponde al requisito della specificità imposto dall'art. 272 c.p.p. facendosi in tal modo carico all'indagato di un problema organizzativo e di efficienza estraneo agli elementi da considerare nella valutazione.

Cass. civ. n. 3109/1995

Ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. c), quale modificato dalla L. 8 agosto 1995 n. 332, l'esposizione nell'ordinanza impositiva di una misura cautelare personale dei motivi per i quali gli elementi di fatto «assumono rilevanza» non può non «tenere conto anche del tempo intercorso dalla commissione del reato»: e ciò non solo relativamente alle esigenze cautelari - ove il parametro temporale per saggiare il periculum libertatis assume evidente rilievo prognostico - ma anche con riferimento al quadro indiziario rispetto al quale il suddetto parametro costituisce criterio per apprezzare le relative fonti in termini di credibilità.

Cass. civ. n. 1876/1994

Il principio della immodificabilità delle ordinanze definitive rebus sic stantibus è principio generale; conseguentemente, anche se il cosiddetto giudicato appare attenuato per i provvedimenti cautelari, esecutivi e di sorveglianza, rispetto all'irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali, tuttavia i limiti del riesame di tali provvedimenti devono ritenersi rigorosi e subordinati alla sopravvenienza di fatti nuovi ovvero non considerati che incidono sulla situazione cautelare o esecutiva in atto: né può considerarsi fatto nuovo una evoluzione giurisprudenziale di norma giuridica già diversamente applicata o una prospettazione diversa dei medesimi fatti, costituendo entrambe le ipotesi censure giuridiche, ormai precluse, ad una decisione definitiva. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto che correttamente la corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, avesse dichiarato inammissibile un'istanza diretta ad ottenere applicazione della continuazione, costituente riproposizione di altra precedentemente già respinta, non essendosi dedotti fatti nuovi, ma semplicemente erronea applicazione dell'istituto).

Cass. civ. n. 955/1994

In tema di provvedimenti concernenti la libertà personale dell'indagato, deve ritenersi legittima la motivazione per relationem del provvedimento, sempre che quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato in modo che questi sia in grado di controllarne — sia pure esaminando un provvedimento diverso — la congruenza, la logicità e la legittimità.

Cass. civ. n. 4285/1993

È legittima e sufficiente la motivazione del provvedimento relativo a richiesta concernente la libertà personale che faccia rinvio ad altro analogo e recente provvedimento se, nelle more, non sono intervenuti mutamenti nella situazione di fatto e processuale. (Fattispecie relativa a non accolta richiesta di revoca di ordinanza di custodia cautelare già oggetto di riesame confermata in quella sede).

Cass. civ. n. 1923/1993

La motivazione dei provvedimenti che impongono la misura cautelare della custodia in carcere, necessariamente sommaria, non può trasformarsi in una pronuncia anticipatoria del conclusivo giudizio finale, anche se deve, comunque, sempre fondarsi su fatti e circostanze concrete e ragionevolmente significative nella prospettiva dell'ipotesi criminosa formulata nei confronti dell'indagato onde consentire la ricostruzione dell'iter argomentativo attraverso cui il giudice è pervenuto alla decisione adottata.

Cass. civ. n. 1197/1993

Il principio per cui i provvedimenti soggetti ad impugnazione divengono definitivi allorquando sia infruttuosamente decorso il termine per impugnare o siano stati esauriti i gravami previsti dalla legge, coprendo il dedotto ed il deducibile, vale anche per i provvedimenti concernenti la libertà personale i quali, tuttavia, sono caratterizzati da una definitività particolare in quanto riconducibili alla categoria dei provvedimenti sottoposti alla clausola rebus sic stantibus nel senso che è consentito un costante adeguamento del diritto alla libertà alla evoluzione della situazione di diritto sostanziale e processuale, le cui modifiche, pertanto, consentono di rivedere lo status detentionis. (La Cassazione ha osservato che il principio di cui in massima è ricavabile anche dall'art. 299 commi primo, secondo e quarto c.p.p. ove sono considerate e regolate le ipotesi di revoca o di sostituzione sia delle misure coercitive personali che di quelle interdittive appunto in dipendenza dei mutamenti che intervengono e che possono influire sulle condizioni di legittimità per l'applicazione delle misure od in ordine alle esigenze cautelari).

Cass. civ. n. 1748/1992

Il giudicato che si forma in relazione ad un procedimento incidentale riguardante l'applicazione di una misura cautelare copre il dedotto, ma non il deducibile. Diversamente, si introdurrebbe un limite preclusivo di ammissibilità ignoto allo stesso giudizio principale, nel quale è consentito alle parti devolvere al giudice d'appello questioni non prospettate a quello di prima istanza. (La S.C., ha annullato l'ordinanza del Tribunale della libertà che rigettava l'appello contro il provvedimento con cui il G.I.P. aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare personale, rilevando che la doglianza sulla legittimità delle intercettazioni telefoniche eseguite, formulata per la prima volta, era preclusa dal giudicato implicito, formatosi a seguito di due precedenti istanze di revoca, disattese dal G.I.P. e non impugnate dall'interessato).

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