Cass. pen. n. 2888 del 20 maggio 1999
Testo massima n. 1
Il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio della motivazione. Tra le ipotesi di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione, il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall'art. 125 comma terzo c.p.p. e la mancanza di uno degli elementi previsti, sempre a pena di nullità, dall'art. 292, comma secondo, stesso codice. Ne consegue che, qualora il Gip abbia esposto in modo specifico le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicando la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
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