Cass. pen. n. 1889 del 29 luglio 1998
Testo massima n. 1
Solo la mancanza della motivazione nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, cui va equiparata la mera apparenza della medesima, può rientrare nella nozione di violazione di legge, a sostegno del ricorso per saltum previsto dall'art. 311, comma secondo, c.p.p. L'eventuale illogicità di essa implica l'esistenza di una motivazione, e quindi l'assenza della violazione di legge con riferimento all'art. 292, comma secondo, lett. c), secondo cui l'ordinanza deve contenere, a pena di nullità, anche l'esposizione degli indizi che giutificano in concreto la misura disposta.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi