Cass. civ. n. 15597 del 04 giugno 2024
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita - Revoca, modifica e rettifica da parte del Fondo di previdenza - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di liquidazione dell'indennità di buonuscita, il provvedimento adottato dall'amministrazione del fondo di previdenza può essere revocato, modificato o rettificato dalla stessa nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del successivo provvedimento, con il quale l'amministrazione di appartenenza ricalcoli il trattamento di fine servizio del dipendente per errato riferimento, nel precedente conteggio, alla retribuzione dirigenziale in luogo di quella relativa alla qualifica di funzionario di inquadramento formale, trovando applicazione il disposto dell'art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 1032 del 1973, come richiamato dal successivo art. 30, ultimo comma, del medesimo d.P.R..
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.