Cass. pen. n. 955 del 16 marzo 1994

Testo massima n. 1


In tema di provvedimenti concernenti la libertà personale dell'indagato, deve ritenersi legittima la motivazione per relationem del provvedimento, sempre che quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato in modo che questi sia in grado di controllarne — sia pure esaminando un provvedimento diverso — la congruenza, la logicità e la legittimità.

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