14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 29653 del 16 luglio 2003
Testo massima n. 1
Ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’art. 292, comma 1, lett. b ], c.p.p., secondo cui tra i requisiti dell’ordinanza applicativa di misura cautelare dev’esservi quello costituito dalla «descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate», deve ritenersi sufficiente che tali elementi siano ricavabili dalla richiesta del pubblico ministero, cui nell’ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell’ordinanza medesima, sempre che, in detta seconda ipotesi, la loro indicazione risulti funzionale all’adozione della misura cautelare e non trattisi, invece, di affermazioni discorsive o di
obiter dicta.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]