Cass. pen. n. 15657 del 19 gennaio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 176 del 2020 - Conclusioni scritte del Procuratore generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità.
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE