Cass. pen. n. 4683 del 3 febbraio 2010

Testo massima n. 1


La nullità conseguente all'omesso avviso al difensore del deposito della richiesta di custodia cautelare e degli atti ad essa relativi, deve essere dedotta dinanzi al giudice che ha adottato il provvedimento impositivo e non davanti a quello del riesame, fatta salva l'ipotesi in cui alla predetta censura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza inerenti al contenuto dell'atto impugnato, o comunque volti a dedurre vizi genetici dello stesso.

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