Art. 293 – Codice di procedura penale – Adempimenti esecutivi
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;
i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’imputato.
1-ter. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell’articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate [157, 161] all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore [309 3, 391] . Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1923/2025
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 602/2025
A fronte di una sentenza che, accertata la nullità del termine, dispone la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'INPS al versamento dei contributi omessi e del correlato diritto del lavoratore alla cd. regolarizzazione contributiva decorre - in entrambi i casi - dalla scadenza del termine dichiarato nullo, e non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della nullità.
Cass. civ. n. 457/2025
L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.
Cass. civ. n. 23425/2024
La domanda giudiziale è idonea ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto atto d'impulso di un rapporto processuale volto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, di talché, qualora il rapporto processuale venga meno senza che si pervenga alla decisione di merito (nella specie, in ragione della pronunzia di improcedibilità del ricorso), il diritto non è sottratto alla maturazione della decadenza, non essendo applicabile, ai sensi dell'art. 2964 c.c., la disciplina dell'effetto interruttivo della prescrizione.
Cass. civ. n. 21915/2024
In tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Cass. civ. n. 21050/2024
In tema di edilizia residenziale pubblica, nel caso in cui l'assegnatario, il quale abbia avanzato istanza di cessione dell'immobile e ne abbia pagato integralmente il prezzo a seguito dell'accettazione dell'Istituto, muoia prima della stipula dell'atto di compravendita, i suoi eredi non possono vantare alcun diritto alla relativa conclusione, essendo pur sempre necessaria la positiva verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in capo a colui che, al momento dell'acquisto, ne divenga effettivo proprietario.
Cass. civ. n. 20427/2024
In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).
Cass. civ. n. 14312/2024
In tema di tassa di circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere dal momento in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, poiché, in virtù del principio generale sancito dall'art. 2935 c.c., non può farsi decorrere la prescrizione sino a quando non sia scaduto il termine di sessanta giorni, all'esito del quale l'atto presupposto diviene definitivo per mancata impugnazione.
Cass. civ. n. 12284/2024
L'art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, cessa dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2004).
Cass. civ. n. 11622/2024
La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile.
Cass. civ. n. 11601/2024
In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.
Cass. civ. n. 11574/2024
In tema di edilizia residenziale popolare ed agevolata, in base all'art. 35 l. n. 865 del 1971, la clausola di determinazione del prezzo di cessione del diritto di superficie, nel preliminare tra costruttore e promissario acquirente, è nulla solo nell'ipotesi in cui ecceda il prezzo stabilito nella convenzione tra lo stesso costruttore e l'ente territoriale, sicché, ove il prezzo contrattuale sia inferiore a quest'ultimo, il contratto è valido e il trasferimento del diritto immobiliare mediante pronuncia ex art. 2932 c.c. deve essere subordinato al pagamento dell'importo residuo tra quello indicato in contratto e quello già corrisposto.
Cass. civ. n. 11218/2024
I contributi INAIL si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio.
Cass. civ. n. 10010/2024
Il rimedio previsto, ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nei casi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esistenza, in favore degli eredi, del diritto al trasferimento di un compendio immobiliare, maturato dal de cuius in forza di vendite con patto di riservato dominio, e non perfezionato nonostante il riscatto dei beni).
Cass. civ. n. 9756/2024
In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.
Cass. civ. n. 8543/2024
In tema di responsabilità professionale del notaio, la trascrizione di un atto poi dichiarato inefficace non costituisce illecito permanente, in quanto l'eventuale pregiudizio subito dal terzo non è conseguenza della trascrizione, in sé legittima, ma dell'atto inefficace in base al quale si è proceduto ad essa, sicchè la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che si assume causato a terzi dal notaio è soggetta al termine di cui all'art. 2947 c.c., decorrente non dalla cancellazione della formalità, ma dal compimento dell'atto e della correlata pubblicità nei registri immobiliari.
Cass. civ. n. 7429/2024
In tema di compensi professionali, in ipotesi estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale.
Cass. civ. n. 6947/2024
In tema di risarcimento del danno per responsabilità professionale, la prescrizione decorre dalla effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza, che aveva respinto la domanda per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da evizione del diritto di proprietà superficiaria su un immobile, ritenendo la sua decorrenza dall'avvio del piano di apposizione dell'uso civico sull'immobile e non, invece, dall'esito positivo di detto procedimento, cui era conseguita l'acquisizione al demanio pubblico).
Cass. civ. n. 6154/2024
In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.
Cass. civ. n. 5048/2024
In materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato, dove la legge e la contrattazione collettiva predeterminano tutti gli elementi essenziali del contratto, come la qualifica, le mansioni, il trattamento economico e normativo e il periodo di prova, non sono ravvisabili ostacoli alla tutela costitutiva ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nel testo ratione temporis applicabile - invocata dal lavoratore, iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento, dovendosi solo valutare, con accertamento di fatto riservato al giudice del merito, se siano o meno praticabili "ragionevoli accomodamenti", nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/CE, per rendere concretamente compatibile l'ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile.
Cass. civ. n. 3997/2024
In tema di sanzioni amministrative, la violazione della messa in uso di apparecchi non conformi alle prescrizioni tecniche costituisce un illecito a carattere permanente, assumendo rilievo la persistente volontà dell'agente di mantenere il suindicato uso.
Cass. civ. n. 3523/2024
In materia di cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro autonomo di cui all'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503 del 1992, l'esecuzione del pagamento della prestazione in misura eccedente, di volta in volta, i limiti posti dalla legge a tale cumulo concretizza un pagamento indebito, e da essa, e non già dalla presentazione della dichiarazione dei redditi a fini Irpef prevista dal medesimo art. 10, inizia a decorrere la prescrizione della pretesa dell'ente previdenziale a recuperare le maggiori somme erogate, identificandosi il fatto costitutivo di tale pretesa nel pagamento in misura superiore ai limiti di legge.
Cass. civ. n. 2725/2024
In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori; quanto ai successivi momenti, la manifestazione di sintomi incidenti sull'integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all'apparizione dei sintomi, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza.
Cass. civ. n. 2375/2024
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore.
Cass. civ. n. 199/2024
Il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lsg. n. 152 del 2006), si rapporta a un'obbligazione ex lege, di natura indennitaria e non risarcitoria, gravante sul responsabile dell'inquinamento, e conseguentemente soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di effettuazione dei relativi esborsi.
Cass. civ. n. 108/2024
In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile.
Cass. civ. n. 34/2024
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, può essere pronunciata sentenza di costitutiva ex art.2932 c.c. in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario (nella specie, lievi difformità interne regolarizzabili e realizzazione di allacci idrici e di scarico finalizzati al cambio della destinazione del vano cantina), in quanto non incidono sulla validità del corrispondente negozio di trasferimento ai sensi dell'art. 40 della l.n.47 del 1985.
Cass. civ. n. 43306/2023
emessa ex art. 2932 cod. civ. non ancora irrevocabile - Reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Cass. civ. n. 36197/2023
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Cass. civ. n. 36108/2023
In ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla ub considerazione della ritenuta nullità del patto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la statuizione di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta dai fiducianti, ha escluso che si vertesse in una fattispecie di cd. "prospective overruling", vuoi perché il mutamento giurisprudenziale non aveva interessato una regola processuale, vuoi perché, in ogni caso, non si era determinato un effetto preclusivo del diritto di azione della parte, potendo quest'ultima giovarsi, in relazione alla proponibilità delle azioni contrattuali, dell'effetto interruttivo della prescrizione, determinatosi per effetto dell'instaurazione del giudizio mediante la proposizione dell'unica domanda - quella ex art. 2041 c.c. - allora ammissibile).
Cass. civ. n. 35272/2023
Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario, come, invece, avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999, nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione.
Cass. civ. n. 34741/2023
Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.
Cass. civ. n. 34570/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da emotrasfusione infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il suindicato dies a quo nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non potendo esso coincidere con la conoscenza, da parte dei congiunti, della patologia di cui era affetta la vittima, non essendo stati forniti elementi certi tali da far ritenere che essi non potessero ignorare l'eziopatogenesi della malattia).
Cass. civ. n. 32898/2023
La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere, si distingue sia dall'azione di adempimento (che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione).
Cass. civ. n. 29879/2023
Atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto ammissibile in fase di rinvio la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà, nonostante che la domanda originariamente formulata avesse ad oggetto esclusivamente l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).
Cass. civ. n. 29859/2023
Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario; il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto coincidere il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il momento del decesso della vittima primaria, sul presupposto che di quest'ultimo fosse percepibile, in base all'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari, trattandosi di intervento chirurgico routinario di osteosintesi).
Cass. civ. n. 29605/2023
In tema di dismissione di immobili appartenenti al patrimonio pubblico, l'accettazione dell'offerta in opzione da parte del conduttore - contenente tutti gli elementi essenziali della compravendita e, in particolare, la determinazione del prezzo – ha valore giuridico equipollente alla conclusione di un contratto preliminare, rispetto al quale, conseguentemente, è ammissibile l'azione ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere una sentenza che faccia luogo del contratto definitivo alla cui stipula l'amministrazione offerente risulta obbligata, essendo al riguardo irrilevante una successiva modifica della qualifica dell'immobile.
Cass. civ. n. 25941/2023
Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito.
Cass. civ. n. 24691/2023
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.
Cass. civ. n. 23561/2023
La prescrizione dell'azione di rivalsa spettante al terzo datore di pegno decorre dal momento in cui egli acquisisca compiuta conoscenza, su comunicazione del creditore, ovvero del debitore o di terzi, della intervenuta escussione del pegno e dell'ammontare del ricavato che ha consentito la soddisfazione, totale o parziale, del creditore.
Cass. civ. n. 23506/2023
In caso di parte contrattuale unica plurisoggettiva, il recesso può essere validamente esercitato soltanto collettivamente da tutti i contraenti, restando inefficace quello esercitato solo da alcuni di essi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, in difetto di domanda congiunta di tutti i promittenti venditori, aveva respinto quella formulata da alcuni di essi diretta ad ottenere sentenza costitutiva del trasferimento ex art. 2932 c.c., senza trarre le medesime conseguenze in ordine alla richiesta degli altri convenuti del riconoscimento del loro diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta).
Cass. civ. n. 22559/2023
In tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda ex art. 2932 c.c. sul presupposto che il verbale di separazione consensuale non conteneva alcuna identificazione catastale degli immobili oggetto degli accordi intervenuti tra i coniugi, senza tenere conto che il giudizio era stato introdotto in forma giudiziale, successivamente trasformato in ricorso consensuale, essendo indicati nel ricorso introduttivo i riferimenti catastali identificativi degli immobili in comproprietà tra i due coniugi).
Cass. civ. n. 22390/2023
Il diritto a percepire l'indennità di buonuscita, prevista dall'art. 7, comma 2, della l.r. Sicilia n. 2 del 1962, si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla cessazione del rapporto, momento a partire dal quale il dipendente è posto in condizione di assumere ogni iniziativa per poter beneficiare del trattamento indennitario di fine rapporto, essendo applicabile, in forza del rinvio compiuto dall'art. 36 della citata legge regionale alle norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato, l'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032 del 1973.
Cass. civ. n. 20455/2023
In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti.
Cass. civ. n. 20242/2023
L'eccezione di prescrizione può essere proposta in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2939 c.c., dagli aventi causa del debitore, anche in caso di prescrizione presuntiva, poiché essa, al pari di quella estintiva, mira a mantenere la garanzia patrimoniale del creditore, paralizzando una pretesa nei confronti del debitore, ed essendo astrattamente deferibile il giuramento decisorio anche nei confronti del terzo surrogante, il quale, con la surroga, viene messo nella condizione di disporre del diritto che il debitore non esercita.
Cass. civ. n. 19846/2023
In tema di sequestro di prevenzione e di diritti dei terzi, la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato dal proposto, quale promissario acquirente, dichiarata previa autorizzazione giudiziale ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comporta la restituzione della somma percepita e ritenuta dal promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria, costituendo la caparra l'oggetto di una clausola accessoria al negozio principale e non invece di una pattuizione ad effetti reali, traslativa della proprietà su tale somma.
Cass. civ. n. 18027/2023
In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).
Cass. civ. n. 16631/2023
In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando l'inidoneità della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo).
Cass. civ. n. 15762/2023
A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio, quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di "facere" non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.
Cass. civ. n. 14976/2023
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, nel caso in cui il promittente alienante non assolva all'onere di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile, il promissario acquirente può, al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., supplire a tale omissione mediante la produzione in giudizio di una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia.
Cass. civ. n. 14644/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da più reati avvinti dal vincolo della continuazione decorre dalla data di cessazione della continuazione e non già da quella di consumazione degli stessi.
Cass. civ. n. 13806/2023
PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Malattia professionale contratta dal “de cuius” - Diritto degli eredi al risarcimento del danno “iure hereditatis” e “iure proprio” - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie. In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta la domanda risarcitoria, sul rilievo della conoscenza o conoscibilità della eziologia della malattia da parte dei ricorrenti per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 277 del 1991 - che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all'amianto -, in assenza, tuttavia, di qualsiasi accertamento su elementi anche indiziari da cui avrebbero potuto percepire la derivazione della malattia dall'esposizione del loro congiunto ad agenti nocivi nel corso del rapporto di lavoro).
Cass. civ. n. 9930/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.
Cass. civ. n. 9458/2023
Il termine di prescrizione dell'azione cd. revocatoria penale, di cui all'art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l'interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'"actio pauliana".
Cass. civ. n. 9100/2023
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del 1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale.
Cass. civ. n. 7721/2023
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Cass. civ. n. 5271/2023
In tema di "vacanza rovinata", l'art. 44 del d.lgs. n. 79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona -, con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all'art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i "danni diversi da quelli alla persona".
Cass. civ. n. 4677/2023
Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano.
Cass. civ. n. 4449/2023
Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.
Cass. civ. n. 4232/2023
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
Cass. civ. n. 4049/2023
La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari).
Cass. civ. n. 4021/2023
In tema di riesame, l'omessa consegna da parte del pubblico ministero dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina nullità nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso e di una sua esplicita finalizzazione alla proposizione del riesame, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell'indagato.
Cass. civ. n. 2725/2023
In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente.
Cass. civ. n. 2581/2023
In tema di imposta di registro, in ipotesi di trasferimento dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'opzione per la determinazione della base imponibile in applicazione della disciplina del cd. "prezzo valore", di cui agli artt. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, può essere esercitata con dichiarazione necessariamente successiva al passaggio in giudicato della sentenza (purché anteriore alla notifica al contribuente dell'avviso di accertamento), in quanto solo col giudicato si determinano il trasferimento della proprietà e l'obbligo di versare il prezzo dovuto e da allora l'Amministrazione finanziaria, decorso un congruo termine per la dichiarazione, può iniziare il relativo procedimento di accertamento.
Cass. civ. n. 1771/2023
Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario.
Cass. pen. n. 26045/2018
Nel caso in cui l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare venga effettuato alla presenza del difensore di fiducia che sottoscriva il verbale dopo aver apposto la dicitura "per presa visione e rinunzia avviso di deposito", il "dies a quo" per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data di tale rinunzia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, non essendo previsto in nessuna norma l'avviso al difensore del deposito del verbale di interrogatorio dell'indagato e non potendo, quindi, la rinunzia avere ad oggetto un diritto inesistente, alla dicitura apposta dal difensore non poteva attribuirsi altro significato che quello di rinunzia alla notificazione dell'avviso dell'ordinanza che dispone la misura).
Cass. pen. n. 13309/2018
L'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio non determina alcuna nullità di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza.
Cass. pen. n. 55848/2017
In tema di misure cautelari, l'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, nel solo caso di omesso deposito degli atti ex art.293 cod. proc. pen., mentre il mancato rilascio di copia degli stessi non determina alcuna invalidità, difettando un'espressa previsione di nullità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il diritto di difesa è garantito dalla consultazione degli atti, non potendosi assicurare anche il rilascio di copia, atteso che tale operazione potrebbe risultare materialmente impossibile in considerazione della mole degli atti da riprodurre).
Cass. pen. n. 32746/2014
In tema di misure cautelari, la mancata osservanza dell'art. 293, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire un'ordinanza applicativa di custodia cautelare deve avvertire l'imputato o l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, non è sanzionata a pena di nullità, integrando una mera irregolarità che non incide sul diritto di difesa del soggetto interessato, il quale può comunque provvedere alla nomina del difensore anche in assenza dell'invito a farlo.
Cass. pen. n. 7521/2013
In tema di misure cautelari, se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non siano allegati alla richiesta del P.M., la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità.
Cass. pen. n. 4356/2012
In tema di misure cautelari personali, la sentenza dichiarativa della incompetenza.
territoriale, pronunciata nel giudizio di merito, preclude la possibilità che.
l'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva,.
emessa dal tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico.
ministero, possa diventare esecutiva.
Cass. pen. n. 2712/2012
In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, non sussiste alcun obbligo per il giudice di assumere l'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 293, comma terzo, c.p.p., a fronte di una richiesta di quest'ultimo che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, permanendo in capo al giudice il potere di escludere motivatamente la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma processuale.
Cass. pen. n. 4683/2010
La nullità conseguente all'omesso avviso al difensore del deposito della richiesta di custodia cautelare e degli atti ad essa relativi, deve essere dedotta dinanzi al giudice che ha adottato il provvedimento impositivo e non davanti a quello del riesame, fatta salva l'ipotesi in cui alla predetta censura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza inerenti al contenuto dell'atto impugnato, o comunque volti a dedurre vizi genetici dello stesso.
Cass. pen. n. 49538/2009
Nell'ipotesi in cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale venga assunto nella circoscrizione di altro tribunale, l'omessa trasmissione al giudice delegato della richiesta del P.M. e degli atti ad essa allegati a norma dell'art. 291, comma primo, c.p.p., non determina di per sé alcuna nullità, quando l'espletamento del relativo incombente sia stato preceduto dal deposito degli atti presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura, a norma dell'art. 293, comma terzo, c.p.p.
Cass. pen. n. 26798/2005
L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 c.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell'avviso al difensore circa l'intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell'interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento cautelare).
Cass. pen. n. 31509/2004
In tema di misure cautelari, il deposito in cancelleria dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa è funzionale alla posizione del difensore, che così è messo in grado di approntare compiutamente la richiesta di riesame, ma tale deposito non deve necessariamente precedere l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., né deve aver luogo entro un termine predefinito, infatti l'eventuale ritardo comporta soltanto la proroga dei termini per la richiesta di riesame, fino alla completa acquisizione di tutti gli atti indicati dall'art. 293 comma terzo c.p.p.
Cass. pen. n. 21013/2004
Il termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data dell'avviso di deposito della ordinanza che dispone la misura. In mancanza di detta notifica, la conoscenza della ordinanza, ammessa dallo stesso difensore, e desumibile dalla proposizione di altra richiesta di riesame dichiarata inammissibile, non costituisce equipollente dell'avviso di deposito.
Cass. pen. n. 1361/2004
In tema di applicazione di misure cautelari personali, il deposito in cancelleria, previsto a beneficio del difensore dall'art. 293, comma 3, c.p.p., delle ordinanze applicative delle misure dopo la loro notificazione o esecuzione non deve necessariamente precedere l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 stesso codice e neppure deve necessariamente aver luogo con carattere di immediatezza, non contenendo l'articolo anzidetto alcuna disposizione in tal senso; né l'inosservanza di tale adempimento può costituire, in difetto di espressa previsione, causa di nullità alcuna, non essendo essa riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., dal momento che l'assistenza dell'imputato è comunque assicurata dall'avviso al difensore previsto dal successivo art. 294, comma 4, nonché dalle modalità stesse dell'interrogatorio, che deve svolgersi secondo lo schema fissato dall'art. 65 stesso codice, di per sè idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali deve essere impostata la risposta difensiva. (Nell'enunciare tale principio la Corte ha sottolineato come esso non si ponga in contrasto né con l'art. 3, né con l'art. 24 della Costituzione, in tal modo ritenendo manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale in parte qua degli artt. 293, 294 e 302 c.p.p.).
Cass. pen. n. 6760/2003
In tema di misure cautelari, l'omessa osservanza del disposto dell'art. 293, comma 3, c.p.p., così come modificato dall'art. 10 della legge n. 332 del 1995, è causa di nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in quanto, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 1997, al difensore deve essere garantita, prima dell'interrogatorio dell'indagato, la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui è fondata la richiesta del Pubblico Ministero ai fini di un'assistenza adeguata e informata e di una piena tutela delle sue ragioni attinenti alla libertà personale.
Cass. pen. n. 20994/2001
Nessuna nullità o caducazione è comminata in conseguenza dell'omesso deposito in cancelleria, previsto dall'art. 293, terzo comma, c.p.p., degli atti presentati dal P.M. a sostegno della richiesta di ordinanza di custodia cautelare: l'unico effetto derivante da tale ritardo è esclusivamente riferibile al dies a quo per il computo dei termini per proporre impugnazione.
Cass. pen. n. 3978/2000
In tema di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame della ordinanza applicativa di una misura coercitiva, la conoscenza acquisita aliunde dal difensore dell'avvenuta applicazione della misura stessa non può ritenersi equipollente all'avviso di deposito del provvedimento. (Nella fattispecie l'avviso era stato dato al difensore a mezzo telefax, e la Corte ha escluso la validità di una tale forma di comunicazione sostitutiva della notifica in quanto — a differenza dell'art. 294 c.p.p., in materia di interrogatorio, che dispone circa il tempestivo avviso da darsi al difensore — l'art. 293 menziona esplicitamente la necessità della notificazione).
Cass. pen. n. 5046/2000
In tema di misure cautelari personali, l'art. 309 c.p.p. (disponente che, in seguito alla presentazione di istanza d'esame, entro 5 giorni siano trasmessi al giudice dell'impugnazione a pena d'inefficacia dell'ordinanza che applica la misura, gli atti presentati al Gip ai sensi dell'art. 291 c.p.p.) non può ritenersi violato quando l'autorità procedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo tribunale, in quanto già trasmessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato. (Fattispecie nella quale l'unico difensore degli indagati aveva presentato per ciascuno separate istanze di riesame, pur trovandosi essi nella stessa posizione processuale ed essendo stati eseguiti contestualmente i relativi provvedimenti coercitivi; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha osservato che, pur essendo stati formati tre distinti fascicoli presso il tribunale del riesame, il difensore, avendo avuto cognizione degli atti relativi a uno di essi, non poteva non conoscere anche gli altri).
Cass. pen. n. 4003/1999
In tema di misure cautelari, se al titolare dell'ufficio di difesa, e non già al suo sostituto, va notificato, ai sensi dell'art. 293, comma 3, c.p.p., l'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di un'ordinanza coercitiva al fine di porlo a conoscenza dell'atto e di segnare l'inizio del decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame, deve essere escluso che una tale notificazione sia dovuta nel caso in cui il sostituto del difensore, la cui nomina è doverosa a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p., sia stato presente alla lettura dell'ordinanza cautelare effettuata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo e tale lettura abbia tenuto luogo della notificazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, c.p.p., per la menzione fattane a verbale, essendo ricompreso nell'adempimento dei doveri professionali del sostituto il compito di informare il difensore sostituito dell'emissione e del contenuto del provvedimento.
Cass. pen. n. 5153/1998
In tema di applicazione di misure cautelari personali, il mancato avviso al difensore del deposito degli atti presentati con la richiesta della misura perde di rilevanza qualora sia proposta richiesta di riesame. Infatti alla richiesta di riesame consegue il deposito di tutti gli atti ai quali si riferisce il comma terzo dell'art. 293 c.p.p., con facoltà del difensore di esaminarli e di estrarne copia a norma dell'art. 309, comma ottavo, c.p.p.
Cass. pen. n. 423/1997
Deve ritenersi nulla la notifica dell'estratto dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare contenente l'esposizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme violate, ma non la motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La nullità della notifica travolge l'ordinanza, tuttavia attiene non ad un vizio genetico di questa, ma alla sua comunicazione all'interessato, che dovrà essere rinnovata senza che la dichiarazione di nullità comporti la caducazione del provvedimento e la scarcerazione dell'indagato.
Cass. pen. n. 976/1997
Il disposto di cui all'art. 293, comma 3, c.p.p., nella parte in cui, a seguito dell'innovazione introdotta dall'art. 10 della legge 8 agosto 1995, n. 332, prevede che nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa di misura cautelare, dopo la notificazione o esecuzione di quest'ultima, siano depositati anche gli atti a suo tempo presentati con la richiesta di emissione di detta ordinanza, deve trovare applicazione, per identità di “ratio”, anche con riguardo al parere del pubblico ministero ed agli atti ad esso eventualmente allegati qualora il giudice, in adesione al detto parere, abbia respinto una richiesta di revoca o modifica della misura cautelare avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; ciò onde consentire allo stesso imputato di valutare appieno l'opportunità di impugnare il provvedimento. (Nello specie, sulla base di tali principi, la S.C. ha annullato un'ordinanza del tribunale che, decidendo su appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso provvedimento reiettivo della richiesta di revoca di una misura cautelare, aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità proposta dalla difesa per mancato deposito, insieme al detto provvedimento, degli atti prodotti dal pubblico ministero a sostegno del parere contrario da lui espresso).
Il giudice delle indagini preliminari che respinge la richiesta di revoca di una misura cautelare ha l'obbligo di depositare, unitamente al provvedimento, gli atti prodotti dal pubblico ministero al momento della formulazione del parere contrario all'accoglimento della richiesta. Tale obbligo deriva dalla analogia tra la situazione che si determina con il rigetto della richiesta di revoca e la previsione del terzo comma dell'art. 293 c.p.p., che impone, con l'emissione della misura, il deposito degli atti posti dal pubblico ministero a base della propria richiesta.
Cass. pen. n. 3899/1996
Il ritardo della notifica al difensore dell'avviso di deposito di provvedimento con cui viene disposta una misura cautelare personale non incide sulla possibilità di far valere gli eventuali vizi del provvedimento stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 309, comma 3, c.p.p., il termine per proporre la richiesta di riesame comincia a decorrere, per il difensore, solo dal momento della notifica in questione.
Cass. pen. n. 1450/1996
In caso di ricorso per saltum in cassazione avverso un provvedimento cautelare personale, il difensore non ha diritto di estrarre copia della richiesta del pubblico ministero e degli atti ad essa allegati finché essi rimangono depositati presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ma deve essere espressamente autorizzato in tal senso dal giudice. Infatti la legge 8 agosto 1995 n. 332 (art. 16), modificando l'art. 309 c.p.p., ha espressamente previsto per il difensore il diritto di estrarre copia degli atti depositati presso la cancelleria del tribunale del riesame quando acceda a tale forma di impugnazione, ma ha lasciato immutata la formulazione dell'art. 293 c.p.p. che prescrive la semplice notifica al difensore dell'avviso del deposito dell'ordinanza custodiale.
Cass. pen. n. 4467/1995
Non sussiste nullità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. allorché, essendo stato dato rituale avviso al difensore d'ufficio, in assenza, fino a quel momento, di nomina di difensore di fiducia, tale nomina intervenga solo all'atto dell'effettuazione dell'interrogatorio medesimo e questo venga ugualmente espletato senza che il legale così nominato vi assista, nulla rilevando in contrario che, al momento dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, l'imputato o indagato, in violazione del disposto di cui all'art. 293, comma 1, c.p.p., non fosse stato avvertito della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Cass. pen. n. 3583/1994
Il deposito in cancelleria previsto a beneficio del difensore, dall'art. 293, comma 3, c.p.p., delle ordinanze applicative di misure cautelari dopo la loro notificazione o esecuzione, non deve necessariamente precedere (per quanto ciò possa considerarsi opportuno e auspicabile) l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 c.p.p., e neppure deve necessariamente aver luogo con carattere di immediatezza, non contenendo la norma anzidetta alcuna disposizione in tal senso. Né l'inosservanza di detto adempimento può costituire, in difetto di espressa previsione, causa di nullità alcuna, non essendo essa riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lettera c), c.p.p., dal momento che l'assistenza dell'imputato è comunque garantita dall'avviso al difensore previsto dall'art. 294, comma 4, c.p.p. e l'interrogatorio, inoltre, deve svolgersi secondo lo schema fissato dall'art. 65 c.p.p., di per sé idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali dovrà essere impostata la risposta difensiva.
Cass. pen. n. 2556/1994
Ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame dell'ordinanza applicativa di misura coercitiva la conoscenza della medesima comunque acquisita dal difensore non può ritenersi equipollente all'avviso di deposito del provvedimento: ciò in quanto la fissazione da parte del legislatore di un preciso dies a quo, in tema di termini processuali, soddisfa l'esigenza di garantire la necessaria certezza ed inconfutabilità degli atti da compiere e di scandire indefettibilmente l'iter procedimentale mentre l'omissione, in tale materia, di un generale principio di equipollenza introdurrebbe elementi di grave perturbamento ed indeterminatezza; d'altro canto l'art. 293, comma 1, c.p.p. prevede che, solo in caso di indagato già detenuto, l'ufficiale o l'agente incaricato dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale ne informi il difensore il quale dunque già in tal via viene ordinariamente posto a conoscenza dell'esistenza del provvedimento, di cui il successivo comma 3 prescrive ugualmente il deposito in cancelleria con avviso al difensore: detto assetto normativo depone, dunque, in senso contrario all'ammissibilità di atti o fatti equipollenti al previsto formale avviso di deposito, dovendo, altrimenti, riconoscersi efficacia ad esso equipollente già alla succitata informazione con la conseguenza di rendere privo di pratico significato l'avviso successivamente notificato. (Affermando tale principio la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di custodia cautelare ritenendo decorso il termine per la proposizione della stessa a partire dalla data dell'interrogatorio dell'indagato, cui il difensore aveva presenziato acquisendo conoscenza dell'ordinanza suddetta).
Cass. pen. n. 1886/1994
Nessuna nullità o caducazione deriva dal ritardo con il quale sia effettuato il deposito dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare previsto, dopo la notificazione o esecuzione della stessa, dall'art. 293, comma 3, c.p.p., unico effetto derivante da detto ritardo essendo soltanto quello riferibile alla determinazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine per la proposizione dell'impugnazione.
Cass. pen. n. 353/1993
Non è necessaria, ai fini della validità dell'interrogatorio di soggetto che, colpito da ordinanza di custodia cautelare, si sia costituito in carcere, la contestuale notifica di detta ordinanza, quando, nello stesso interrogatorio, svoltosi con l'assistenza del difensore, si sia provveduto alla contestazione del fatto e alla indicazione delle fonti di prova.
Cass. pen. n. 3000/1992
In materia di misure cautelari personali, per «contestazione del reato», anche ai fini dell'art. 275 comma terzo c.p.p., va ritenuta l'ordinanza nel suo complesso, comprensiva della motivazione, e non soltanto il «capo di imputazione», non menzionato dall'art. 292, che richiede, a pena di nullità, la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta. Ciò trova conferma nell'art. 293 c.p.p., secondo il quale, nell'eseguire l'ordinanza, l'ufficiale o agente incaricato deve consegnare all'indagato copia dell'intero provvedimento, dal cui complesso egli prende conoscenza degli esatti termini della contestazione per valutare l'opportunità di chiederne il riesame o di impugnarlo.