Cass. pen. n. 15672 del 13 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Regime transitorio ex art. 87-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 - Impugnazione del difensore - Deposito telematico - Mancanza di firma digitale - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è inammissibile, ai sensi del comma 7 del citato articolo, l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, sprovvisto della prescritta sottoscrizione digitale dello stesso difensore. (Fattispecie relativa ad inammissibilità, dichiarata dalla corte di appello, del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revisione della condanna).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis