Cass. civ. n. 15678 del 05 giugno 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA Bene pignorato - Atti di gestione del rapporto locativo compiuti dal debitore esecutato senza spendita della qualità di custode o autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Inefficacia - Sussistenza - Estinzione della procedura esecutiva - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso - come la registrazione tardiva del contratto o il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 l. n. 392 del 1978 - compiuti durante la procedura esecutiva dall'esecutato non nella sua qualità di custode (o in tale qualità, ma in mancanza della autorizzazione del giudice dell'esecuzione) sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore, anche in caso di estinzione della procedura esecutiva per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile anteriore alla prima scadenza del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valido il diniego di rinnovo - per la scadenza del 31 marzo 2017, in forza di un contratto stipulato il 31 marzo 2011 e registrato il 19 gennaio 2016 - in pendenza di una procedura esecutiva sul bene locato, iniziata nel 2014, evidenziando, altresì, l'inopponibilità del contratto stante la radicale inefficacia della sua registrazione effettuata dal locatore successivamente al pignoramento).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 559 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 559 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2
Cod. Civ. art. 2923
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.